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Testamento posteriore

(v. Revocazione del Testamento)

Riferimenti normativi

Articolo 682 del Codice Civile

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

La fattispecie integra una delle ipotesi tassative previste dal legislatore di revoca tacita del testamento.

L’incompatibilità del testamento posteriore si ha quando è materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente e in quello successivo (oggettiva), e quando ha incompatibilità dal testamento successivo si possa ragionevolmente individuare la volontà di revocare, in tutto o in parte, il testamento precedente, pur essendo conciliabili le diverse disposizioni.

La legge contempla, dunque, un’ipotesi di revoca tacita del testamento cioè di revoca desunta da un comportamento che implica la presenza della volontà di revocare.

Giurisprudenza

Nell’ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell’intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.

In presenza di più testamenti successivi, qualora faccia difetto, nell’ultimo, una revoca espressa di quelli precedenti, devono ritenersi annullate esclusivamente le disposizioni – contenute nella precedenti schede – incompatibili con l’ultimo testamento (nella specie, mentre nel primo testamento il “de cuius” aveva nominato la moglie come erede generale e, nel caso di commorienza con lei, una nipote, a carico della quale aveva posto una serie di legati in favore di altri parenti, nella seconda scheda il testatore aveva lasciato tutto il patrimonio alla moglie senza altre indicazioni. La S.C., in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la decisione dei giudici del merito dichiarativa della incompatibilità della disposizione testamentaria avente ad oggetto la istituzione di erede nella persona della moglie del testatore e quella, contenuta nella scheda testamentaria immediatamente precedente, contenente la sostituzione della erede nominata con altra persona, in caso di commorienza della moglie del testatore, commorienza poi in concreto verificatasi).

Nell’ipotesi di più testamenti successivi, in mancanza di revoca espressa di quelli precedenti contenuta nell’ultimo, si devono ritenere annullate, ai sensi dell’art. 682 c.c. soltanto le disposizioni che, a seguito di una specifica indagine, risultino essere con esso incompatibili (nella specie, nella prima scheda il “de cuius” aveva nominato la moglie come erede generale e, nel caso di commorienza con lei, una nipote, a carico della quale poneva una serie di legati in favore di altri parenti; nella seconda scheda il testatore lasciava tutto il patrimonio alla moglie senza altre indicazioni. La Corte, applicando il principio suesposto, ha confermato la decisione dei giudici del merito che, all’esito della comparazione delle disposizioni testamentarie, era pervenuta alla conclusione della incompatibilità della disposizione testamentaria avente ad oggetto la istituzione di erede nella persona della moglie del testatore e quella, contenuta nella scheda testamentaria immediatamente precedente, contenente la sostituzione della erede nominata con altra persona, in caso di commorienza della moglie del testatore, che veniva in tal modo tacitamente revocata. La delazione del sostituito (la nipote) non era piena ma condizionata, determinando l’estraneità alla successione finché fosse operata la chiamata dell’istituito (la moglie del testatore). Ed era proprio la sua natura sostitutiva rispetto all’istituzione dell’erede generale a fare in modo che la prima disposizione, non prevista nel testamento successivo, non sopravvivesse alla scheda originaria, nel caso poi avvenuto davvero, di premorienza dell’istituito).

Nell’ipotesi di più testamenti successivi, in mancanza, nell’ultimo, di revoca espressa di quelli precedenti, si devono ritenere annullate, ai sensi dell’art. 682 del c.c. – il quale fissa un principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà di data anteriore – soltanto le disposizioni precedenti che, a seguito di specifica indagine, risultino essere inconciliabili con il contenuto dell’ultimo testamento.

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