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Testamento pubblico

Il testamento Pubblico viene redatto alla presenza di due testimoni, direttamente dal Notaio, il quale, una volta ricevute le volontà testamentarie provvede a trascriverle in un documento cartaceo e poi a leggerlo in presenza dei Testimoni.

Il testamento pubblico si caratterizza per un rigido formalismo.

E’ richiesto:

  • indicazione di data e luogo di ricevimento;
  • intervento del Notaio;
  • assistenza dei testimoni;
  • identificazione del testatore;
  • dichiarazione orale da parte del testatore delle sue volontà alla presenza dei testimoni;
  • riduzione per iscritto a cura del Notaio;
  • se il testatore non può sottoscrivere se ne deve fare menzione;
  • lettura dell’atto al testatore alla presenza dei testimoni;
  • menzione dell’adempimento delle formalità suddette;
  • orario di chiusura del testamento.
  • Sottoscrizione del testatore, dei testimoni ed, infine, del Notaio.

La data iniziale e finale assolvono alla funzione di risolvere un eventuale conflitto tra più testamenti redatti nello stesso giorno (prevale il posteriore).

Il Notaio deve accertarsi dell’identità personale del testatore.
Può formare il proprio convincimento con ogni mezzo, anche mediante l’ausilio di due fidefacienti che attestino l’identità del soggetto presente.

L’assistenza dei testimoni tutela il testatore in merito alla reale corrispondenza tra quanto da esso dichiarato al Notaio in loro presenza e quanto scritto nel documento da esso.
I testimoni devono essere generalmente due, salvo che il testatore sia muto o sordo ed in più sia incapace di leggere.

Il Notaio indaga le volontà del testatore, cioè lo scopo che intende perseguire con il testamento.
L’intervento del Notaio garantisce la corretta formulazione giuridica delle volontà espresse.
Al Notaio non è certamente consentito di dare suggerimenti su come indirizzare il patrimonio, ma può fornire indicazioni di carattere tecnico-giuridico.

Il Notaio ed i testimoni sono tenuti alla riservatezza circa l’avvenuta redazione del testamento e il suo contenuto.

L’atto deve essere letto al testatore dal Notaio in presenza dei testimoni al fine di:

  • consentire al testatore di approvare quanto tradotto in iscritto dal Notaio
  • consentire ai testimoni di assolvere la loro funzione di garanzia.

La sottoscrizione del testatore equivale ad approvazione di quanto letto dal Notaio e deve essere tale da poter rendere riconducibile il soggetto che la appone all’atto che sottoscrive.

Il testamento Pubblico, come ogni testamento, può essere revocato e modificato in ogni tempo.
Ciò può avvenire:

  • con una revoca espressa contenuta in un successivo testamento (anche in altra forma testamentaria) o in un atto ricevuto da Notaio, alla presenza di due testimoni.
  • con un testamento posteriore (anche in altra forma testamentaria) incompatibile con quello precedente che, quindi, lo revoca tacitamente.

Il testamento pubblico viene pubblicato alla morte del testatore.
Il Notaio ha l’obbligo di iscrivere i testamenti pubblici, speciali, segreti ed olografi depositati presso di lui in un Registro Generale dei Testamenti, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il Notaio, avuta notizia della morte del testatore, senza che occorra formale richiesta da parte di eventuali interessati, pubblica il testamento, dandosi, così attuazione alle volontà del testatore.

Vantaggi

  • E’ il testamento cui possono accedere tutti, anche coloro che non sanno o non possono leggere e scrivere.
  • Garantisce un rigoroso accertamento della volontà del testatore e la possibilità di avvalersi di una guida tecnica nella redazione perché il notaio traduce in formule giuridiche quanto dichiarato dal testatore.
  • E’ atto pubblico, quindi fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché di quanto il Notaio attesta essere avvenuto in sua presenza.
  • Assicura l’autenticità della data, essendo essa attestata dal Notaio.
  • Garantisce che le volontà espresse dal testatore trovino attuazione.

Svantaggi

  • Rigoroso formalismo;
  • Mancanza di segretezza assoluta;
  • Gravosità di spese, sia in sede di ricevimento che in sede di pubblicazione del testamento.

Esempio

Paolo si reca dal Notaio al fine di disporre del suo ingente patrimonio, composto di più beni mobili ed immobili.
Ha moglie e due figli e chiede al Notaio come meglio agire, facendo presente che intende disporre in modo tale che per gli eredi vi siano i minori oneri possibili dopo la morte.
A tal fine rende noto al Notaio che la moglie ha già manifestato la volontà di voler rinunciare all’eredità in favore dei figli.
Il Notaio consiglia di procedere ad una divisione testamentaria assegnando Paolo stesso direttamente i beni ai suoi eredi, nel rispetto delle quote di legittima, come ritiene più opportuno.
In particolare Paolo decide di attribuire:

  • alla moglie l’usufrutto su tutte le sue case al mare ed in montagna, al fine di garantirle rendite per il resto della vita, affittandole.
  • al primo figlio la nuda proprietà delle case al mare;
  • al secondo figlio la nuda proprietà delle case in montagna.
    Alla morte della madre usufruttuaria, l’usufrutto si consoliderà alla nuda proprietà e i figli diventeranno pieni proprietari dei beni.
    Con ciò assecondando le richieste del testatore ed in particolare:
  • che all’apertura della successione non vi siano ulteriori atti da compiere, quali la divisione dei beni,
  • evitare future contestazioni tra i figli sull’individuazione del valore dei beni e su come assegnarli tra loro,
  • agevolare la moglie.
    Paolo manifesta, inoltre, la volontà di attribuire una somma di denaro alla governante per ringraziarla dei servizi loro resi.
    Ricorrere ad un testamento pubblico, in una situazione del genere, assicurerebbe:
  • la corretta traduzione in formule giuridiche delle volontà di Paolo, come scrupolosamente indagate dal Notaio,
  • la concreta attuazione della volontà del testatore e di tutti i successivi adempimenti con la supervisione del Notaio, evitando tutti i rischi derivanti dalla perdita o distruzione di un testamento olografo.

IN CONCLUSIONE

Il testatore può ricorrere al testamento pubblico per avere la garanzia di veder attuare le proprie volontà.
Il testamento pubblico, infatti, in quanto atto di Notaio, non è a rischio di smarrimento o sottrazione.
Esso assicura che quanto disposto per testamento sia giuridicamente corretto.
Rappresenta la più alta forma di tutela anche per soggetti “deboli”.

Come fare un testamento pubblico:

  • avere contezza del proprio patrimonio, quanto ad attività e passività e circa le prospettive reddituali ed economiche dei beni che ne fanno parte;
  • rivolgersi ad un Notaio della propria città;
  • manifestare le proprie intenzioni al Notaio nella maniera più chiara possibile, affichè egli possa assolvere alla propria funzione di indagine della volontà e tradurre la medesima in scritto giuridico.

Alla Morte:
Il Notaio pubblica il testamento pubblico, sulla base del Certificato di Morte del testatore, rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso (se diverso da quello di residenza) o da quello di residenza.

Ruolo del Notaio nel testamento pubblico:

  • garantisce l’indagine di volontà del testatore;
  • accerta la realtà e libertà dell’espressione;
  • rappresenta una guida tecnica, potendo fornire suggerimenti di carattere giuridico.
  • assolve ad una funzione anti-processualistica, evitando l’insorgenza di contestazioni sull’eredità.
  • provvede all’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.
  • Redige verbale di passaggio del testamento pubblico al repertorio generale e successivi adempimenti.

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