Riferimenti normativi
Articolo 589 del codice civile
La legge vieta l’esecuzione di un testamento da parte di due o più persone nel medesimo atto affermando che non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.
Il legislatore ha individuato in tale norma la fattispecie del testamento collettivo e la ha suddivisa in due fenomeni entrambi vietati: quello del testamento congiuntivo (v. testamento Congiuntivo) e quella del testamento reciproco. Il primo si ha quando due o più persone dispongono dei propri beni a vantaggio di un terzo nel medesimo atto. La seconda quando due o più soggetti dispongono nel medesimo atto in favore l’una dell’altra.
Entrambe le fattispecie portano alla nullità del testamento.
Premettendo che il testamento è un atto revocabile; è un negozio giuridico unilaterale in quanto richiede la volontà di un solo soggetto, il testatore; non è recettizio in quanto la sua efficacia prescinde dal verificarsi di un’accettazione.
Il testamento, infine, è un atto unipersonale nel senso che la volontà del testatore si perfeziona autonomamente senza l’intervento di altri soggetti.
Essendo il testamento un negozio giuridico unilaterale e unipersonale, nel caso di testamento reciproco, vengono meno l’unipersonalità e l’unilateralità del negozio.
Ai sensi della norma il testamento è reciproco quando due o più persone dispongono nel medesimo atto l’una a vantaggio dell’altra. Ad esempio quando un soggetto nomina erede un altro e questo, a sua volta, nomina erede il primo.
Sia nell’ipotesi di testamento reciproco che congiuntivo, occorre chiarire che per disposizione di due o più persone all’interno del medesimo atto si intende quella posta in essere da una collettività nell’ambito di un medesimo testamento.
La collettività di soggetti dispone dando vita ad un unico negozio giuridico nel medesimo atto, viola il principio di personalità ed unilateralità del testamento.
Non integrano testamento collettivo invalido invece le disposizioni autonome di più soggetti contenute nel medesimo documento cartaceo che contiene l’atto e formalmente da questo connesse.
È possibile infatti che in un unico documento siano contenute più volontà testamentarie autonome e collegate soltanto formalmente per effetto dell’essere contenute nel medesimo documento.
Due soggetti pertanto possono disporre l’uno a vantaggio dell’altro dando vita a due negozi distinti che conservano l’unilateralità e l’unipersonalità richiesta dal testamento ma che vengono confezionati in un unico documento. In questo caso dunque si ha un testamento corrispettivo ammesso dall’ordinamento e dunque valido.
Si ha invece testamento reciproco quando le volontà dei due soggetti non vengono più manifestate in modo indipendente e autonomo facendo perdere al negozio quei caratteri di unilateralità e unipersonalità.
Le parti pertanto danno luogo ad un unico negozio giuridico invalido affetto dalla più grave delle patologie ovvero la nullità.
Le stesse considerazioni valgono per il testamento congiuntivo e simultaneo con la sola differenza che le ultime volontà delle parti sono orientate al vantaggio di un terzo e non reciproco.
Il fondamento del divieto di testamento reciproco attiene alla volontà del testatore.
Le ultime volontà delle parti racchiuse nel testamento sarebbero, infatti, o frutto di un accordo oppure si sarebbero condizionate a vicenda.
Il testamento fatto da più soggetti nelle forme del testamento congiuntivo o reciproco sarebbe, inoltre, in contrasto con il diritto alla libera revocabilità del testamento da parte del testatore. La revoca infatti dev’essere esercitata con la sola volontà di questi. Se l’unico testamento contiene le volontà di più soggetti, non autonome e distinte, il testamento andrebbe revocato da tutti i soggetti che hanno espresso in esso la propria volontà.
Nel primo caso vi potrebbe essere a monte la stipula di un patto successorio che porterebbe comunque alla nullità del negozio in quanto tali patti sono vietati dal nostro ordinamento.
Nel secondo caso ciascun soggetto non avrebbe espresso liberamente la propria volontà che sarebbe stata condizionata da quella dell’altro ledendo il carattere di unipersonalità proprio del testamento.