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Testamento (Revoca)

(v. anche Testamento – Revocazione per sopravvenienza di figli)

Riferimenti normativi

Articoli 679 e ss. del Codice Civile

Il testamento è un atto revocabile. 

Ciò a salvaguardia della assoluta libertà di testare del suo autore (v. Testatore).

La legge stabilisce che non si possa in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o di mutare le disposizioni testamentarie.La revoca del testamento può avere ad oggetto tutto ciò che in esso può essere contenuto (salve le ipotesi di disposizioni irrevocabili).Essa può essere diretta a privare di effetti l’intero contenuto del testamento, o solo parte di esso: la revoca può essere, dunque, sia totale che parziale.Può avere ad oggetto tanto le istituzioni ereditarie quanto i legati.

Oggetto di revoca possono essere sia le disposizioni patrimoniali, che quelle non patrimoniali, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge, quale, per esempio, la riabilitazione dell’indegno (v. Riabilitazione dell’indegno), la confessione stragiudiziale, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (v. Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio).

Quanto alla forma della revoca, può avvenire:

  • espressamente
  • tacitamente

Con la revoca espressa il soggetto manifesta l’intento di eliminare, in tutto in parte, la disposizione testamentaria.Essa può attuarsi mediante un nuovo testamento (che può anche limitarsi a contenere solo la dichiarazione di revoca) o mediante una ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.

La revoca tacita comprende quattro ipotesi:

  • quella effettuata mediante un testamento posteriore
  • quella effettuata mediante la distruzione del testamento olografo (v. Distruzione di testamento)
  • quella effettuata mediante il ritiro del testamento segreto
  • quella effettuata mediante l’alienazione o la trasformazione del bene attribuito mediante testamento

Nello specifico dunque le ipotesi di revoca tacita sono tassativamente individuate dalla legge.

Il primo caso è quello del testamento posteriore che revoca quello precedente ma limitatamente alle disposizioni che con esso sono incompatibili.

Altra ipotesi di revoca tacita è quella che si verifica con la distruzione di un testamento olografo.

In tal caso è fatto salvo che si provi che il testamento olografo venne distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha equiparato alla distruzione del testamento olografo la sua irreperibilità al momento dell’apertura della successione.

L’irreperibilità consentirebbe, infatti, di presumere che la scheda testamentaria sia stata volontariamente distrutta e, quindi, revocata da parte del testatore.

Per vincere tale presunzione è necessario offrire la prova dell’esistenza del testamento al momento dell’apertura della successione, essendo la sua irreperibilità causata da fatto altrui.

Non costituiscono revoca, invece, altri comportamenti dai quali pure potrebbe presumersi una presunzione di revoca: l’appallottolamento della scheda o il getto di essa tra rifiuti.

Il terzo caso di revoca tacita del testamento è quello del ritiro del testamento segreto, ad opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato; ma la revoca non si ha se la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.

Infine, comporta revoca tacita l’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa.

Il fondamento di tale ipotesi è da rinvenire nella presunta volontà del testatore che alienando la cosa legata, intenda revocare il legato.

È ammessa anche la revoca della revoca, con la quale il testatore dichiara di revocare, in tutto in parte, la revoca precedente.

Giurisprudenza

La previsione di cui all’art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall’art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.

La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell’art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l’art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

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