(v. Anche Testamento – Revoca)
Riferimenti normativi
Articolo 687 del codice civile
La legge prevede, oltre alle ipotesi di revoca riconducibili alla volontà del testatore, un’ipotesi di revoca per legge.
Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (v. Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio).
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
Essa non opera qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero sopra venissero figli o discendenti da essi.
Se i figli discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Le condizioni fondamentali affinché operi la revoca prevista dalla legge sono:
- La mancanza di precedenti figli
- L’esistenza o la sopravvenienza di un figlio di un discendente.
La revoca opera automaticamente in presenza delle suddette condizioni nei confronti di tutte le disposizioni a titolo universale o particolare contenute nel testamento redatto da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti.
La revoca del sopravvenienza di figli è necessariamente una revoca totale, ossia riguarda l’intero contenuto del testamento, non potendo, a differenza delle altre ipotesi di revoca, essere parziale: essa, cioè, non può avere a progetto solo talune delle disposizioni testamentarie.
La legge prevede due casi di esclusione della revoca per sopravvenienza di figli:
- Qualora il testatore abbia provveduto per il caso che esistessero se avvenisse figlio discendenti da essi.
- Qualora i figli ignorati o sopravvenuti non vengano alla successione e non si faccia luogo a rappresentazione.
Giurisprudenza
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, l’art. 687 c.c. ritenendosi che la modificazione della situazione familiare del testatore sussista sia quando il testatore medesimo riconosca un figlio naturale, sia quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l’azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato, per il combinato disposto degli artt. 277, comma 1, e 687 c.c., non avendo rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest’ultimo non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza .
Esempio
Paolo con testamento nomina erede il proprio amico Gianni, non avendo figli.
Anni dopo si scopre Paolo aveva concepito un figlio in gioventù.
Il testamento contenente l’istituzione ereditaria di Gianni è automaticamente revocato.