Accedi

Testatore

(v. Testamento, Defunto, De cuius, Capacità di testare)

Il testatore è colui che fa o ha fatto il testamento.

Come noto, infatti, la divisione del patrimonio ereditario può avvenire in due modi: o secondo le ultime volontà lasciate dal defunto in un testamento (v. Successione testamentaria) o, in assenza di testamento, secondo le regole stabilite dal Codice civile, regole volte a dividere l’intero patrimonio tra i familiari più stretti (v. Successione legittima).

Differenza c’è tra testatore e de cuius

Il de cuius è il soggetto della cui eredità si tratta; può essere dunque identificato con il defunto, sia quello che abbia lasciato testamento che quello invece deceduto senza aver espresso le proprie ultime volontà.

Il testatore, invece, è colui che ha fatto testamento.

Si è testatori nel momento stesso in cui si fa testamento, sia che ciò avvenga in forma olografa (ossia il testamento “fai da te”) che in forma pubblica (ossia con l’assistenza del notaio). Quindi, non necessariamente il testatore è un soggetto già deceduto.

Ad esempio, una persona di 40 anni che decide di fare testamento è già “testatore”, anche se ancora in vita.

Non tutti possono essere testatori, ossia possono fare testamento (v. Capacità di testare).

Può disporre delle proprie sostanze mediante testamento ogni maggiorenne avente capacità di agire. Quindi, il testatore, oltre ad aver compiuto 18 anni, deve essere in possesso della propria capacità d’intendere e volere, non deve essere stato interdetto.

Un minorenne (anche emancipato) (v. Minore d’età e Minore emancipato) non può fare testamento e, dunque, non può essere testatore. Se nonostante tale divieto il minore predispone un testamento, appena divenuto maggiorenne, deve reiterarlo formalmente, non essendo sufficiente la semplice dimostrazione di voler conservare le disposizioni testamentarie.

L’incapace di intendere e volere può fare testamento non può fare testamento (v. Incapacità di intendere e di volere).

Chi fa un testamento deve essere, in quello specifico momento, capace di intendere e volere. Ciò significa che una persona normalmente capace – ad esempio, perché sano di mente – non può fare testamento quando è sotto l’effetto di droga o alcol. La capacità di agire deve essere presente al momento della redazione del testamento. Non rileva, invece, che il testatore sia capace al momento della sua morte. Non può fare testamento chi, anche se non interdetto, provi di essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento

L’incapace non può validamente disporre per testamento nemmeno con l’ausilio di un legale rappresentante (v. Rappresentanza). Il testamento è, infatti, un negozio personalissimo.

Il testamento redatto dall’incapace (v. Incapaci) può essere impugnato.

L’annullamento per incapacità presuppone l’esistenza non di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del testatore, ma la prova che, a causa di un’infermità transitoria o permanente oppure di altra causa perturbatrice, il soggetto fosse privo in modo assoluto, al momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

L’interdetto (v. Interdetto) non può fare testamento a partire dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di interdizione. Il testamento redatto prima di tale data è valido ma può essere annullato se si dimostra che il soggetto era già incapace di intendere e di volere.

Al contrario, l’inabilitato (v. Inabilitato) può fare testamento senza alcuna assistenza né preventiva autorizzazione: il testamento è un atto che può essere compiuto solo dall’interessato e non tollera l’intermediazione di una volontà estranea.

Chi invece è soggetto ad amministrazione di sostegno (v. Amministratore di sostegno) può fare testamento e può, quindi, essere considerato testatore. Egli è pienamente capace di compiere tutti gli atti che non sono subordinati nel decreto di apertura dell’amministrazione all’assistenza o alla rappresentanza dell’amministratore.

Eccezionalmente, il giudice tutelare può privare il beneficiario della capacità di fare testamento. Tuttavia, stante la natura personale del testamento, il giudice non può prevedere nel decreto che il testamento sia redatto con l’assistenza/rappresentanza dell’amministratore.

Corsi Correlati