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Tipologie di testamento

Il testamento è improntato ad un rigido principio di formalismo, giustificato dall’importanza della funzione svolta dal medesimo.

Il testamento è valido solo laddove le volontà siano manifestate in una delle forme specificamente predisposte dalla legge.

Il testamento, inteso come atto mortis causa di ultima volontà che consente al proprio autore di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, si classifica in:

  1. ORDINARI 

Si caratterizzano per il rispetto della disciplina ordinaria di legge.

  • SPECIALI

Si caratterizzano per essere disciplinati in base ad una normativa in deroga a quella ordinaria, in ragione di particolari circostanze che giustificano un minore formalismo.

I testamenti ordinari si distinguono in:

– Testamenti per atto di notaio

Richiedono la necessaria cooperazione del Notaio al fine di ridurre in iscritto la volontò del testatore.

Essi sono: testamento pubblico e testamento segreto.

– Testamenti per scrittura privata

Può essere redatto dal testatore (testamento olografo)

I testamenti Speciali sono caratterizzati da un’estrema semplificazione delle formalità.

La loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento Speciale.

1) a bordo di nave

2) a bordo di aereomobile

3) in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

4) di militari durante operazioni belliche

In relazione alle forme testamentarie vige un principio definito di equipollenza, in virtù del quale, è indifferente, quanto agli effetti, la tipologia di testamento adottata.

ESEMPIO

Paolo si determina nella scelta di fare testamento.

Apprende che esistono più forme di testamento. Dopo aver valutato ciascuna tipologia, decide di redigere il testamento olografo, consapevole che in qualunque modo manifesti la propria volontà, purché in una delle forme tipicamente previste, essa sarà  massimamente tutelata dal legislatore.

IN CONCLUSIONE

Il testamento, in quanto atto che produce effetti per il tempo in cui il proprio autore avrà cessato di vivere e dunque non potrà più ripetere le volontà in esso manifestate, dovrà essere redatto rispettando le formalità imposte dalla legge ed avvalendosi di una delle forme tipicamente previste, Le quali, quanto ad effetti, sono assolutamente equivalenti.

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