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Titoli di credito

Riferimenti normativi

Articoli 1992 e ss. del Codice Civile

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che menzionano una situazione giuridica attiva comportante il diritto a una prestazione, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. cambiale), o nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico), o essere definita in un complesso di rapporti giuridici.

Il titolo di credito può essere definito, dunque, come un documento che incorpora una promessa unilaterale di pagamento in favore del legittimo possessore.

L’obbligazione sottostante il titolo di credito attribuisce al creditore che lo possiede il diritto a ricevere la prestazione indicata nel titolo stesso.

Si tratta di un diritto autonomo che permette di velocizzare la circolazione dei beni, ovviando altresì agli inconvenienti della cessione quali il rischio che il cedente non sia il titolare del diritto e l’esposizione alle eccezioni del debitore ceduto.

Caratteristiche dei titoli di credito sono l’incorporazione, la letteralità e l’autonomia.

Per effetto dell’incorporazione, invero, il titolo di credito diviene configurabile quale documento costitutivo, cosicchè il documento è prova stessa dell’esistenza del diritto e il suo trasferimento comporta anche il trasferimento del diritto. Il diritto è altresì caratterizzato dal tenore letterale del titolo: i limiti della pretesa azionabile dal portatore sono quelli testualmente indicati e non è possibile ottenere una prestazione diversa da quella riportata nel titolo.

Rispetto ad ogni altro possibile possessore, infine, il diritto di credito è indipendente sia sotto il profilo della titolarità che sotto il profilo del contenuto; di conseguenza, all’ultimo possessore non possono di regola essere opposte eccezioni di natura personale riguardanti i rapporti con precedenti possessori.

I titoli di credito possono essere variamente raggruppati in base al contenuto, alle regole di circolazione ovvero al rapporto fondamentale sottostante.

Rispetto al contenuto si suole distinguere tra:

  • titoli di credito in senso stretto: attribuiscono il diritto di ottenere una somma di denaro (es. v. assegni, v. cambiali);
  • titoli di massa: attribuiscono il diritto di partecipazione a prestiti o capitali di società o enti (es. v. obbligazioni, v. azioni);
  • titoli rappresentativi di merci: attribuiscono il diritto di ritirare o di trasferire merci in viaggio o depositate presso i magazzini generali (es. polizza di carico, fede di deposito).

Rispetto alle regole di circolazione si suole distinguere tra:

  • titoli al portatore (v. Titoli al portatore): trasferibili mediante consegna (es. banconote, obbligazioni);
  • titoli all’ordine (v. Titoli all’ordine): trasferibili mediante girata (es. assegni, cambiali);
  • titoli nominativi (v. Titoli nominativi): trasferibili mediante annotazione del beneficiario nel titolo e nel registro dell’emittente (es. azioni).

Rispetto al rapporto fondamentale si suole distinguere tra:

  • titoli causali: riportano l’indicazione del rapporto fondamentale (es. titoli rappresentativi di merci);
  • titoli astratti: prescindono dal rapporto fondamentale (es. assegni, cambiali).

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