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Trattamento di fine servizio (TFS)

Riferimenti normativi
Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Normativa 09/03/2016
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Normativa 09/03/2016
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 T.F.R. e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti – PCM Normativa 09/03/2016
D.P.C.M. del 2 marzo 2001 T.F.R. e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti – PCM Normativa 09/03/2016
D. Lgs. n. 5 dicembre 2005, n. 252

Il trattamento di fine servizio è un importo di denaro che viene riconosciuto come indennità al lavoratore, una volta cessato il rapporto.
Tuttavia, a beneficiarne sono soltanto i dipendenti pubblici.

Varie sono le modalità di erogazione del trattamento di fine servizio.

Indennità di buonuscita(IBU) (v. Indennità di buonauscita), corrisposta ai militari dello Stato Italiano, ai lavoratori civili, ai dipendenti dell’università, dell’AFAM, della scuola, delle agenzie fiscali e dei ministeri.
Indennità di premio di servizio(IPS), destinata a chi lavora all’interno del settore sanitario nazionale o presso enti locali/regioni.
Indennità di anzianità(IA) corrisposta ai dipendenti delle camere di commercio e degli enti pubblici non economici.

Ai fini del calcolo e dell’ottenimento del TFS è necessario calcolare 1/12 dell’80% della retribuzione annua lorda (tredicesima inclusa) e procedere alla moltiplicazione degli anni utili.
In riferimento al calcolo del TFS giova effettuare ulteriori precisazioni, specie per quanto riguarda le rate di consegna.
Se l’importo lordo non supera la cifra di € 50.000, il trattamento di fine servizio viene corrisposto in una sola soluzione.
A fronte di somme superiori € 50.000, ma inferiori a € 100.000, si rendono necessarie due rate annue. La prima sarà pari a € 50.000 e la seconda corrisponderà all’importo rimanente.
Infine, qualora il TFS fosse superiore a € 100.000, occorreranno tre rate. La prima e la seconda corrisponderanno a € 50.000, mentre la terza avrà un importo pari alla quota restante. Il pagamento della seconda e della terza rata verrà effettuato dopo 12 mesi e 24 mesi dal pagamento della prima. Dato che le prestazioni sono corrisposte d’ufficio, in qualità di lavoratore, non è assolutamente necessario presentare alcuna istanza, al fine di accedere al trattamento di fine servizio.

TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto, occorre specificare che la liquidazione viene sottoposta ad una tassazione separata, incentrata sul calcolo di un vero e proprio reddito annuale e dell’aliquota IRPEF di riferimento che andrà applicata. In relazione al trattamento di fine servizio, invece, è necessario tenere conto dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio. La prima beneficia di una tassazione agevolata. Sia per determinare l’aliquota d’imposta e la base imponibile, si registra un abbattimento dell’importo lordo di una percentuale corrispondente al 26,4%.

La seconda beneficia ugualmente di una tassazione agevolata. Al fine di determinare l’aliquota d’imposta e la base imponibile, si registra un abbattimento dell’importo lordo di una percentuale corrispondente al 40,98%.

Occorre poi tenere conto che si registra un’ulteriore riduzione della base imponibile della prestazione, pari ad un importo di € 309,87 ad ogni anno di servizio.

E PER QUANTO RIGUARDA L’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ?
Non sono previsti abbattimenti dovuti al rapporto che intercorre fra l’aliquota contributiva, interamente a carico del dipendente, e quella complessiva. Il motivo di fondo risiede nel fatto che a carico del dipendente è prevista solo la riduzione annua pari a € 309,87, senza contribuzione.

NUOVA DETASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
La riduzione della tassazione viene applicata sull’imponibile del TFS solamente nel momento in cui l’importo non oltrepassi la soglia dei € 50.000.

Si registrano pertanto le suddette riduzioni:

1,5%per indennità versate al decorso di 12 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo
3%per indennità versate al decorso di 24 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo
4,5%per indennità versate al decorso di 36 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo
6%per indennità versate al decorso di 48 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo
7,5%per indennità versate al decorso di 60 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO ED INTERESSI
In relazione alle tempistiche di pagamento relative al TFR e al TFS, dipende dalle cause che hanno determinato la conclusione del rapporto lavorativo.
Pertanto, ti è sufficiente tenere presente queste tre casistiche:

  • Inabilità o decesso: 105 giorni massimo
  • Conclusione del contratto a tempo determinato o pensionamento: 1 anno e 3 mesi massimo
  • Licenziamento e dimissioni: 2 anni e 3 mesi massimo
    In relazione agli interessi, i dipendenti del pubblico impiego ne beneficiano a fronte di un eventuale ritardo del pagamento del TFR e del TFS.

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