La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso:
- del pensionato (PENSIONE DI REVERSIBILITÀ)
- dell’assicurato (PENSIONE INDIRETTA)
in favore dei familiari superstiti.
Dunque la pensione ai superstiti, che può essere di reversibilità o indiretta, è una prestazione che viene riconosciuta ai familiari dell’assicurato deceduto, che può essere lavoratore o pensionato: in particolare, parliamo di pensione di reversibilità se l’assicurato era già pensionato e di pensione indiretta se l’assicurato lavorava ancora.
La PENSIONE DI REVERSIBILITÀ è una prestazione economica erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento della morte di quest’ultimo. L’importo viene stabilito in una percentuale della pensione a suo tempo goduta dal defunto.
La PENSIONE INDIRETTA è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato se il lavoratore aveva maturato, alternativamente:
- almeno 780 contributi settimanali;
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte.
Per aver diritto alla pensione ai superstiti è necessario, nel caso in cui si tratti di pensione indiretta, quindi di assicurato dante causa non ancora beneficiario di pensione, rispettare determinati requisiti di assicurazione e contribuzione.
Non tutti i familiari o gli eredi hanno poi diritto alla pensione ai superstiti, ma il trattamento spetta in via prioritaria al coniuge, ai figli (sino a una determinata età), in alcuni casi ai nipoti, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili; regole particolari valgono per i separati e i divorziati.
La pensione ai superstiti, peraltro, non coincide quasi mai con la pensione spettante, o che sarebbe spettata, all’assicurato deceduto, ma corrisponde a una sua percentuale; inoltre può essere ridotta se il beneficiario produce altri redditi, superiori a determinate soglie.
Non si tratta di una prestazione che scatta in automatico.
La pensione del defunto non si trasforma direttamente in pensione di reversibilità o indiretta a favore degli aventi diritto, ma sono gli aventi diritto ad essere tenuti a INVIARE LA DOMANDA ALL’INPS.
RAPPORTO TRA PRESTAZIONI
La legge stabilisce che le prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps non sono compatibili con:
- quelle a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio,
- nonché’ con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Il beneficiario dell’assegno mensile di invalidità, quindi, non può cumulare il trattamento con tali prestazioni e al soggetto non viene riconosciuta neanche la possibilità di poter scegliere la prestazione più favorevole.
Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento di altre prestazioni di tipo previdenziale non di invalidità, come ad esempio pensione di vecchiaia, anticipata o di reversibilità, non vi sono ostacoli al riconoscimento fermo restando il limite di reddito che non deve essere superato: per l’anno 2020 il limite di reddito personale annuo per percepire l’assegno mensile di invalidità civile è pari a 4.926,35 €.