Trust autodichirato

Per trust “autodichiarato” si intende il trust (v. Trust) istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee (v. Trust Soggetti).

In questo caso, evidentemente, non c’è alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, in quanto, appunto il ruolo di trustee è assunto dallo stesso disponente.

Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all’interno del suo patrimonio “generale”, un patrimonio separato rappresentati dai beni in trust, i quali, a causa della loro destinazione al trust, dovrebbero essere isolati rispetto al suo restante patrimonio.

I beni oggetto di trust non entrano a far parte del patrimonio ereditario, né – se egli fosse coniugato in regime di comunione legale – tra i beni comuni e non sono pignorabili dai suoi creditori diversi da quelli che maturano le loro ragioni di credito in dipendenza della gestione del trust.

Giurisprudenza

La Cassazione ha in più occasioni recentemente affermato che, a prescindere dalla concreta conformazione che il trust abbia (e, cioè, a prescindere dal fatto che si tratti di un trust “auto- dichiarato”, di un trust “definitivamente traslativo” o di un trust “transitoriamente traslativo”), la dotazione che il trustee riceve è un episodio “neutrale”, non intuibile come manifestazione di capacità contributiva. In sostanza, l’atto di dotazione del trust paga solo le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (di 200 euro ciascuna) e non paga imposta di donazione né imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

L’atto di dotazione di un trust non costituisce, infatti, un trasferimento tassabile in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l’obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo.

Le conclusioni della Cassazione hanno valenza sia per trust autodichiarati che per trust non autodichiarati.

Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale ipocatastale, è, invece, necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, ciò che non accade in alcuna tipologia di trust in quanto sia l’atto istitutivo del trust che l’atto di dotazione del trust sono meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione quando invece il trasferimento imponibile si ha “soltanto” nel caso “di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compi- mento e realizzazione del trust medesimo”.

La Cassazione ha sancito, inoltre, che l’imposta di donazione si applica anche al trasferimento che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, anche in conseguenza dell’istituzione di un vincolo di destinazione (“la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza” poiché “l’utilità insita nell’apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale”).

L’applicazione dell’imposta di donazione si avrà “soltanto – ‘se’ e ‘quando’ il trust abbia compimento – in capo al beneficiario finale”.

Anche le imposte ipotecaria e catastale da assolvere in relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal disponente al trustee si rendono dovute solo in misura fissa, in quanto “è decisiva l’osservazione secondo cui l’effetto tipico del trust – quello segregativo – non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”. Infine, la Cassazione rileva come sia evidente che l’ordinamento veda con favore il trust “della cui validità e meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. non è più dato dubitare.

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