Riferimenti normativi
Legge 364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento degli effetti dei trust del 1º luglio 1985
Disciplina
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che rientra nell’ambito dei fenomeni gestori e di segregazione patrimoniale.
Esso costituisce uno fra gli strumenti più utilizzati di articolazione del patrimonio (v. Patrimonio).
Con il trust un soggetto, definito disponente (o settlor), trasferisce la proprietà dei suoi beni o di parte e stessi ad un altro soggetto (trustee), il quale è tenuto ad amministrarli e gestirli in favore di un terzo beneficiario individuato inizialmente dal disponente o successivamente da quest’ultimo o dal trustee o da terzi (v. Trust soggetti).
Il trust ricorre, dunque, quando un soggetto sottopone dei beni, con atto mortis causa (v. Trust testamentario) o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona): il trust integra, infatti, una fattispecie di segregazione patrimoniale (v. Segregazione patrimoniale).
Il trustee ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o dalla legge;
Non è incompatibile con l’esistenza del trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al trustee siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.
Il trust ha conosciuto negli ultimi anni una notevole diffusione soprattutto per la sua grande flessibilità che ne consente un utilizzo in diversi ambiti. Gli scopi realizzabili con il trust sono:
• protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l’uso del termine “blindatura patrimoniale”. Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool ecc.).
• riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. ‘opachi’ (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all’estero in attività di ingegneria fiscale).
• tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
• tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;
• beneficenza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;
• forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassoni;
• vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Se il risparmio di imposta è l’unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l’uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge e sanzionato.
• altro: il trust, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.
Il Trust è, dunque, un istituto poliforme che può assumere diverse conformazioni a seconda dell’interesse che il disponente vuole perseguire.
differenti fenomeni: la destinazione della segregazione﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ura dell’obbligazione grava su
Si configurano, infatti, le ipotesi di:- trust auto – dichiarato, quando il disponente ed il trustee coincidono;In tal caso il vincolo segregativo sorge senza che si verifichi alcun trasferimento.
- trust di scopo, quando manca uno specifico beneficiario.
Il trustee, coincida o meno con il disponente, può essere anche beneficiario, purché non sia l’unico beneficiario, in quanto altrimenti mancherebbero il profilo dell’affidamento tra disponente e trustee ed il rapporto fiduciario tra trustee e beneficiario che connotano in maniera assoluta l’essenza del trust.
Le caratteristiche del trust, che lo differenziano rispetto a tutti gli altri istituti presenti nel nostro ordinamento, sono le seguenti:
• i beni del trust costituiscono un patrimonio separato, e non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del disponente; in pratica, la spiccata peculiarità di questo istituto sta nel fatto che i beni del trust non sono né di proprietà del trustee, né del diponente, né, addirittura del beneficiario; infatti, i beni del trust non possono essere aggrediti neanche dai creditori del beneficiario, nel caso in cui il beneficiario sia indeterminato, in quanto rispondono unicamente delle obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse del trust;
• il trustee non è obbligato nei confronti del disponente, come avviene nel negozio fiduciario, ma solo verso il beneficiario. Ciò avvicina la figura in esame al contratto a favore di terzo, da cui tuttavia si discosta per il fatto che il trust non si costituisce per contratto ma anche per atto unilaterale, e nessun rilievo ha la dichiarazione del beneficiario di voler profittare della stipulazione.
Gli elementi essenziali del trust sono:
- l’interesse del beneficiario
- il bene vincolato in trust per l’attuazione dell’interesse del beneficiario con il relativo trasferimento al trustee
- la segregazione del bene stesso nell’ambito del patrimonio del trustee a cui viene trasferito
- l’amministrazione del trustee dei beni in trust o sull’utilizzo dei loro frutti;
- Gestionali che riguardano l’amministrazione del patrimonio segregato.
Si distinguono, inoltre, poteri: - fiduciari, il cui esercizio da parte del titolare deve necessariamente recare vantaggi e benefici associati terzi, normalmente identificati nei beneficiari del trust;
- Personali, attribuiti al titolare per un suo interesse.
Infine si distinguono poteri:
- Discrezionali; in tal caso i soggetti che possono trarre benefici dall’esercizio del potere non possono reagire contro l’inerzia del titolare, ma possono contestare eventuale esercizio illecito.
- Discrezionali il cui relativo esercizio deve essere periodicamente presi in considerazione dal titolare; I soggetti possono contestare sia l’inerzia che l’esercizio.
- Poteri che il titolare è obbligato ad esercitare; I soggetti, oltre a poter contestare sia l’inerzia che l’esercizio, possono richiedere al giudice di esercitare il potere in sostituzione del titolare.
Il trust non è un istituto del diritto italiano. È discussa, infatti, l’ammissibilità dei cosiddetti trusts interni, ovvero quelli istituiti in Italia da cittadini italiani, con cui si vincolano beni situati in Italia a favore di beneficiari italiani, con trustee italiano e nei quali l’unico elemento di internazionalità è rappresentato dalla legge regolatrice di un ordinamento straniero, poiché, appunto, l’ordinamento italiano non ha ancora disciplinato quest’istituto.
Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente, con l’unico limite che questa deve prevedere o l’istituto del trust o la categoria del trust in questione.In caso contrario la scelta non produrrà effetti e il Trust sarà regolato dalla legge con cui presenta un legame più stretto.
l restante patrimonio del trusteeta﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽incipio﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ito dell’internazionalità. Inoltre,﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽iore element
Secondo la teoria minoritaria si può fare ricorso al Trust solo laddove si rinvenga l’esistenza di almeno uno ulteriore elemento di estraneità rispetto alla legge straniera, perché le norme della convenzione dell’Aja sono di diritto internazionale privato.La mera scelta di una legge straniera non potrebbe soddisfare il requisito dell’internazionalità. Inoltre, la segregazione patrimoniale, essendo una deroga al principio di cui all’articolo 2740 c.c. (v. Responsabilità generica), può attuarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
La segregazione di beni dal restante patrimonio del trustee attuata per volontà delle parti (mediante un trust interno) e non sulla base di un’espressa previsione normativa, oltre che porsi in contrasto con il principio del numero chiuso dei diritti reali, comporterebbe una reazione del principio della responsabilità del debitore di cui all’articolo 2740 c.c.
La dottrina prevalente ritiene che la scelta di una legge straniera rappresenta essa stessa un elemento di estraneità tale da giustificare l’applicazione della convenzione dell’aia.Ciò in quanto, Diversamente argomentando, Sarebbe consentito solo ad un cittadino straniero costituire un Trust in Italia sulla base della legge straniera E nonna ad un cittadino italiano.Inoltre, quanto alla violazione del principio della responsabilità del debitore, Si osserva che da tempo esso nonna costituisce più un principio inderogabile, in considerazione delle numerose eccezioni introdotte dal legislatore (Per esempio articolo 2645 ter c.c.)
L’inammissibilità del Trust deve riscontrarsi tutte le volte in cui la scelta di una legge straniera nasconde intenti abusivi o fraudolenti che il disponente vuole realizzare.
Il ricorso al trust può considerarsi consentito laddove questo istituto sia utilizzato per perseguire determinati scopi meglio di quanto non facciano già istituti tipici nel nostro ordinamento.Affini redazionali giova rendere esplicite le ragioni per le quali il Trust viene costituito e le finalità del programma destinatario, al fine di consentire l’immediata verifica di meritevolezza e non contrarietà a norme imperative.
Atto istitutivo del trustIl disponente enuncia il compito per il programma destinatorio, nomina il trustee a Cui ne affida la attuazione e individua i beneficiari.
Trattasi di un atto programmatico unilaterale (Unica parte è il disponente), recettizio (Ad eccezione fatta del trust autodichiarato, Ovvero quello in cui esponente e trustee coincidono) E soggetto a rifiuto (L’obbligo di amministrare e perseguire lo scopo sorge in capo al trustee solo dopo che questi abbia accettato l’incarico). È un contratto di durata. A natura patrimoniale. È normalmente irrevocabile ma può esserne sancita la revocabilità.
L’atto istitutivo del trust deve necessariamente contenere:- la volontà del disponente di istituire un trust;- I beni in trust;- I beneficiari.
È opportuno distinguere l’atto istitutivo del trust dall’atto di dotazione (ciò non avviene nel Trust testamentario ed in quello autodichiarato. In quest’ultimi il vincolo segregativo sorge senza che si verifichi alcun trasferimento. Il negozio istitutivo di trust consiste nella creazione del vincolo.
I negozi dispositivi in favore del trustee sono finalizzati all’attuazione del programma segregativo enunciato nell’atto di trust E comportano il trasferimento definitivo dei beni al trustee. Non hanno causa liberale, difettando nel disponente qualsiasi intento di arricchimento del trustee, Soggetto che non potrà liberamente godere del patrimonio allora attribuito, che al contrario dovrà essere amministrato con precisi obblighi e responsabilità. Gli atti di dotazione del fondo in trust sono di regola effettuati dal disponente o da terzi e possono avere come oggetto diritti assoluti, diritti relativi, diritti reali, diritti di credito aspettative giuridicamente protette. Vige un principio di congruità dei beni vincolati rispetto agli intenti realizzare. La dotazioni di beni al trust deve essere proporzionale all’interesse da realizzare. Ciò per evitare il rischio di delusione del 2740 c.c., simulando la segregazione finale.
Effetti del trust Segregazione patrimoniale Pur entrando i beni nel patrimonio del trustee sono comunque finalizzati alla realizzazione dell’interesse del beneficiario. In quanto tali non sono aggredibili dai creditori personali del trustee. La costituzione in trust dà luogo alla formazione di due patrimoni separati. I beni costituiti in frusta non sono assoggettati al regime patrimoniale del trustee, ne ricadono nella sua successione.
Il trust non è soggetto di diritto, nè gode di personalità giuridica.I brani devono essere intestati al trustee.
Quanto alla forma, Quella del negozio istitutivo tra vivi è libera, mentre quella del negozio di trasferimento dipende dalla natura del bene che viene attribuito al trustee; se ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili sarà necessaria la forma scritta.
Se l’atto di dotazione è contestuale e ha ad oggetto il trasferimento di un bene che richiede la forma scritta, sarà necessario l’atto pubblico.
Se il trust deve essere trascritto ex 2645 ter c.c., sarà necessario l’atto pubblico.
Poteri attribuiti nell’ambito del trustVi sono poteri:
- dispositivi, Che incidono sull’integrità dei beni in trust o sull’utilizzo dei loro frutti;
- Gestionali che riguardano l’amministrazione del patrimonio segregato.
Si distinguono, inoltre, poteri: - Fiduciari, il cui esercizio da parte del titolare deve necessariamente recare vantaggi e benefici associati terzi, normalmente identificati nei beneficiari del trust;
- Personali, attribuiti al titolare per un suo interesse.
Infine si distinguono poteri:
- Discrezionali; in tal caso i soggetti che possono trarre benefici dall’esercizio del potere non possono reagire contro l’inerzia del titolare, ma possono contestare eventuale esercizio illecito.
- Discrezionali il cui relativo esercizio deve essere periodicamente presi in considerazione dal titolare; I soggetti possono contestare sia l’inerzia che l’esercizio.
- Poteri che il titolare è obbligato ad esercitare; I soggetti, oltre a poter contestare sia l’inerzia che l’esercizio, possono richiedere al giudice di esercitare il potere in sostituzione del titolare.
Cessazione del Trust
La Convenzione dell’Aja prescrive espressamente l’individuazione di una durata del trust, rimettendone il compito alla legge scelta da chi lo costituisce.
Si tratta di un elemento di validità del negozio stesso e dunque fondamentale.
In particolare dev’essere stabilita una durata massima e un termine di scadenza.
Quest’ultimo viene determinato dal disponente nell’atto istitutivo e la sua durata dipenderà dallo schema negoziale e dagli scopi perseguiti.
Di norma si stabilisce una durata annuale del trust oppure si individua il termine finale al verificarsi di un determinato evento.
L’atto istitutivo può anche prevedere che il trust venga risolto prima del termine finale prestabilito. Ciò può verificarsi quando lo scopo perseguito è stato anticipatamente raggiunto oppure si ritenga certamente che non sia più raggiungibile. I soggetti abilitati ad anticipare il termine finale sono il trustee o il protector in virtù dell’esercizio di poteri speciali.
Il trust può cessare per cause diverse dalla scadenza del termine.
In particolare:
specifichi motivi stabiliti nell’atto istitutivo;
quando lo scopo si realizza o diventa impossibile;
se lo desiderano tutti i beneficiari;
quando il trustee abbandona l’incarico e non è sostituibile.
In tutti i casi di cessazione del trust, il patrimonio rimanente viene liquidato e distribuito fra i beneficiari secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.