(v. anche Tutela)
Riferimenti normativi
Articoli 343 e ss. del Codice Civile
La tutela è un insieme di poteri e doveri attribuiti ad un soggetto capace per la tutela e la cura di una minore non soggetto a responsabilità genitoriale ovvero di un interdetto (Giudiziale o legale), assumendo le vesti di rappresentante legale dello stesso incapace (v. Rappresentanza).
Il tutore assume la cura dei minori non protetti dalla responsabilità genitoriale, realizzando così l’interesse della famiglia, non che la cura i incapaci che non possono, per limiti personali (Interdetti giudiziali) o legislativi (interdetti legali), attendere ai propri interessi.
La tutela dei minori a carattere sussidiario dal momento che si apre solo se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale per altre cause.
Essa è sottoposta a controlli giudiziari incisivi giustificati dall’assenza il vincolo di sangue con il rappresentato.
Soggetti attivi della tutela dei minori sono il tutore ed il protutore, i quali sono coordinati, diretti e vigilati dal giudice tutelare.
Il protutore è nominato contemporaneamente al tutore ed è un organo permanente che svolge funzioni proprie, complementari a quelle del tutore.
Presso l’ufficio del giudice tutelare è tenuto un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, nel quale si devono annotare:
- Il giorno in cui si aperta la tutela;
- La data degli estremi essenziali della sentenza che pronuncia dell’interdizione, Se trattasi di interdetti;
- Il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore o del protutore, la data della loro nomina e la data della prestazione giuramento da parte del tutore;
- Le risultanze dell’inventario (v. Inventario) e del conto annuale;
- L’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e di tutti provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
- La chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
- Le risultanze del rendiconto definitivo
- Tutti provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni.
L’apertura della tutela avviene di diritto al verificarsi dei presupposti di legge.
La costituzione avviene, invece, ad opera del giudice tutelare mediante la nomina del tutore o del protutore.
Presupposto fondamentale per l’apertura della tutela e la mancanza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Verificatisi i presupposti di legge per l’apertura della tutela esclusa ogni potere discrezionale del giudice sull’opportunità, convenienza o urgenza di procedere alla nomina del tutore.
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza dinanzi al giudice tutelare.
Il tutore (e il protutore) a cura della persona del minore, allora presenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Quanto all’amministrazione, in particolare, il tutore può compiere tutti gli atti necessari o utili alla conservazione o allo sviluppo del patrimonio dell’incapace e prendere iniziativa per ottenere il provvedimento autorizzativo, quando questo sia richiesto.
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina e purché abbia già prestato il giuramento, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L’inventario deve essere compiuta nel termine di 30 giorni, salva la facoltà di proroga ed in esso devono essere indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti.
La legge detta le indicazioni per l’amministrazione dei beni del minore da parte del tutore, prescrivendo la necessità delle autorizzazioni di legge per gli atti di straordinaria amministrazione.
L’ufficio tutelare può cessare per cessazione dell’incapacità per cause riguardanti il tutore (ad esempio per morte o incapacità sopravvenuta del medesimo o per esonero dall’ufficio).
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha affermato che l’art. 343 c.c. (secondo cui la nomina del tutore al minore va disposta quando “i genitori non possono esercitare la responsabilità genitoriale”), può essere interpretato estensivamente, laddove i genitori non siano in grado, anche per loro disinteresse, di instaurare un rapporto significativo con i figli.
Inoltre, va dichiarato lo stato di adottabilità del minore, con contestuale sospensione della responsabilità genitoriale e nomina di un tutore, nell’ipotesi in cui lo stesso si trovi di fatto privato del c.d. diritto all’amore, ovvero nell’ipotesi di carenza, da parte dei genitori, di quella fondamentale assistenza morale nei confronti del figlio minorenne che manifesti una loro inadeguatezza allo svolgimento del ruolo genitoriale non rimediabile, in ragionevole prospettiva, se non tramite la dichiarazione dello stato di abbandono del minore medesimo e il ricorso al meccanismo adottivo.