Unilateralità del testamento

Riferimenti normativi

Articoli 587 e ss. del Codice Civile

Il testamento (v. Testamento) è lo strumento che consente ad un soggetto di scegliere come indirizzare il patrimonio dopo la morte, nel rispetto dei limiti di legge, determinando la sorte dei rapporti patrimoniali del defunto.

Si tratta di un negozio giuridico unilaterale.

L’unilateralità è da intendersi nel senso che deve aversi un’unica manifestazione di volontà: quella del testatore.

L’unilateralità comporta che esso produce i suoi effetti (v. Delazione) a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità (v. Chiamato all’eredità).

Il testamento, dunque, non è un contratto e non necessita di accettazione.

La natura necessariamente unilaterale del testamento trova conferma nel divieto di patti successori (v. Patti successori, Divieto di patti successori), ovvero di accordi aventi ad oggetto la destinazione del proprio patrimonio, perché lesivi della libertà di testare.

E’ vietato il contratto tra due soggetti in cui i medesimi convengano che l’uno istituisca erede l’altro.

Non si può disporre di beni facenti parte del patrimonio di un soggetto non ancora deceduto.

E’ ugualmente nullo l’atto con cui si rinuncia alla successione di un soggetto non ancora morto.

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