Le unioni civili sono quelle unioni fondate su vincoli affettivi ed economici, alle quali l’ordinamento riconosce uno status giuridico per molti versi analogo a quello attribuito al matrimonio.
L’istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2016 con la legge Cirinnà.
Tale legge ha permesso alle coppie dello stesso sesso di stipulare delle unioni civili, ovvero di suggellare il loro rapporto in un vincolo simile al matrimonio.
Le unioni civili possono essere costituite solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso.
Queste, a tal fine, devono effettuare una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, da rendere alla presenza di due testimoni.
L’unione civile non può essere costituita in caso di incapacità di una delle due parti, o di sussistenza di un rapporto di affinità o di parentela tra le stesse.
Non è possibile costituire tale vincolo se una delle parti è stata condannata in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l’altra o se una delle parti è già sposata o ha un’unione civile con un altro soggetto.
Ognuna delle predette cause impeditive genera la nullità dell’unione.
Dall’unione civile, ciascun componente della coppia assume nei confronti dell’altro l’obbligo alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale.
Ognuno di essi è tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.
Al momento della costituzione di un’unione civile la coppia sceglie il regime patrimoniale del vincolo tra quello della comunione e quello della separazione dei beni.
Anche i soggetti uniti da un’unione civile possono, inoltre, costituire un fondo patrimoniale.
Dal punto di vista successorio gli uniti civilmente sono totalmente equiparati al coniuge.