Usufrutto successivo

(v. Usufrutto)

Riferimenti normativi

Articoli 698 e 795 del Codice Civile

L’usufrutto si caratterizza per la sua temporaneità.

La durata del diritto non può, infatti, eccedere la vita dell’usufruttuario e se lo stesso è costituito a favore di una persona giuridica (così come in favore di un ente non personificato, quale ad esempio un’associazione non riconosciuta) la sua durata non potrà essere superiore a trenta anni.

Il fondamento della temporaneità dell’usufrutto è da rinvenirsi nell’esigenza di salvaguardare il nudo proprietario, il quale, ove fosse consentita un’indefinita durata degli effetti dell’istituto (il c.d. usufrutto perpetuo), si vedrebbe spogliato definitivamente dei suoi poteri di godimento e di disposizione sul bene, con conseguente perdita di qualsivoglia utilità.

Proprio il requisito della necessaria temporaneità della figura in commento ha posto la questione circa l’ammissibilità di particolari tipologie di usufrutto: usufrutto congiuntivo (v. Usufrutto congiuntivo), successivo nonché, infine, successivo improprio.

L’usufrutto successivo si ha nel caso in cui il medesimo venga attribuito a più soggetti in via successiva, l’uno alla morte dell’altro.

L’usufrutto successivo è espressamente vietato se costituito per testamento o per atto di liberalità, con la conseguenza che, in ipotesi siffatte, resterà valido ed efficace il solo diritto di usufrutto attribuito al primo dei beneficiari e per la sola durata della vita di questi.

Negli atti mortis causa, dunque, l’usufrutto successivo è sempre vietato.

Si ritiene, tuttavia, ammissibile un usufrutto successivo mortis causa, nel senso di più usufrutti a termine finale ed iniziale, dove il termine iniziale di uno coincide con quello finale del soggetto che lo precede (“a Tizio per dieci anni, a Caio da 10 a 20, ecc”), sempre sapendo che se uno muore prima del termine previsto l’usufrutto si estingue prima.

Nella donazione, l’usufrutto successivo non è vietato da alcuna norma.

L’unica norma al riguardo è l’art. 796 che parla della riserva di usufrutto: il pieno proprietario dona la nuda proprietà e riserva per sé l’usufrutto e dopo di sé ad un altro o ad un altro soggetto e ad un altro soggetto ancora ma in via congiuntiva tra loro e non successiva, ma tutti insieme.

Questa norma sembra ammettere un usufrutto successivo (il primo è quello che si riserva il proprietario ed il secondo quello dell’altro soggetto). In realtà questo non è un usufrutto successivo, perché il primo non è un nuovo usufrutto ma il proprietario si è riservato l’usufrutto già suo; il proprietario ne crea solo uno, che avrà effetto dopo la sua morte.

Si ritiene, anzi che proprio questa norma contenga un principio generale che vieti anche per la donazione, come per il testamento, un usufrutto successivo.

Dibattuto è invece il caso in cui l’usufrutto venga attribuito in favore di più soggetti e in via successiva in forza di negozio a titolo oneroso (diverso dunque e dall’atto di ultima volontà e dalla donazione).

La cassazione ha ritenuto valido il c.d. usufrutto successivo improprio, il quale si perfeziona allorché l’alienante a titolo oneroso di un bene – e dunque mediante negozio diverso dalla donazione – riservi espressamente in proprio favore l’usufrutto sul bene medesimo, con l’ulteriore previsione che, alla sua morte, il diritto passerà ad un terzo o a più terzi (in tale ultimo caso sempre e comunque congiuntamente e non in via successiva).

Ricapitolando, l’usufrutto successivo

  • Mortis causa non è ammesso;
  • Per donazione non è ammesso;
  • Per atti tra vivi a titolo oneroso, siccome non c’è alcun divieto in merito, si ritiene che si possa fare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *