Usufrutto

Riferimenti normativi

Articoli 978 e ss. del Codice Civile

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui (v. Diritti reali e Diritti reali di godimento).

Esso consiste nel diritto di un soggetto, detto usufruttuario, di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto, il nudo proprietario, e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.

Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell’usufruttuario hanno infatti un’estensione quasi pari alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.

L’usufrutto, dunque, assicura all’usufruttuario il diritto di utilizzare e di godere di un bene che è di proprietà altrui.

Quando il bene è gravato da tale diritto, il proprietario viene a trovarsi nella condizione di essere un nudo proprietario.

Quest’ultimo conserva la proprietà del bene, ma si spoglia delle prerogative di utilizzo e di godimento dello stesso bene, spettando queste all’usufruttuario, il quale – pur con l’obbligo di non cambiarne la destinazione economica – potrà trarre tutte le utilità che possono dallo stesso derivare.

Quanto alle modalità di costituzione, l’usufrutto può essere costituito per legge (v. Usufrutto legale), per contratto, per testamento o per usucapione,  o mediante riserva di usufrutto. Quest’ultima si ha quando il pieno proprietario vende la proprietà del bene e si riserva l’usufrutto, quindi vende la nuda proprietà.

Può essere costituito dal proprietario dall’usufruttuario (si chiama subusufrutto); dal nudo proprietario (può costituire in favore di un terzo un usufrutto a far tempo dalla cessazione dell’usufrutto attualmente esistente).

Quanto all’oggetto di usufrutto, possono essere beni mobili o immobili, crediti, titoli di credito, aziende, universalità e persino beni immateriali.

In ogni caso, secondo la dottrina, si deve trattare di beni infungibili o inconsumabili, dovendo l’usufruttuario restituire lo stesso bene alla fine dell’usufrutto.

Un caso particolare è rappresentato dal c.d. quasi-usufrutto (v. Quasi usufrutto).

In tale ipotesi la legge contempla la possibilità che l’usufrutto abbia ad oggetto cose consumabili.

In questa ipotesi i beni consumabili dovranno necessariamente diventare di proprietà dell’usufruttuario allo scopo di godimento.

E’ discusso se possano essere oggetto di usufrutto i beni immateriali.

L’azienda può essere oggetto di usufrutto, così come l’eredità, le azioni, le quote di srl, i crediti.

La durata dell’usufrutto costituito in favore di persona fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Nel caso in cui l’usufrutto venga costituito in favore di persona giuridica, questo non può durare più di 30 anni. In tal caso, il divieto non riguarda enti pubblici e l’ipotesi in cui il bene faccia parte del proprio patrimonio indisponibile, ovvero sia soggetto alla disciplina della pubblica utilità, dalla quale può sottrarsi solo nei casi previsti dalla legge.

L’usufrutto ha, dunque, una durata limitata nel tempo, e ciò vale anche nel caso in cui si parli di usufrutto congiuntivo, ovvero l’attribuzione del diritto a più soggetti. Nel caso di decesso di uno dei soggetti, è possibile attribuire la quota spettante a quelli superstiti, senza che si ricada nell’ipotesi di nuda proprietà.

Ci sono due casi in cui l’usufrutto eccezionalmente cade in successione (cd. ultrattività dell’usufrutto rispetto alla morte):

  • In caso di cessione di usufrutto, la durata di questo rimane commisurata alla vita del primo usufruttuario, ovvero del cedente. L’usufrutto, dunque, in caso di morte del cessionario, cade in successione e continua ad essere commisurato alla durata della vita del cedente.
  • In caso di usufrutto costituito dal coniuge in comunione legale; in questo caso l’usufrutto è commisurato alla sola vita del coniuge acquirente. Pertanto quando muore il coniuge non contraente, l’usufrutto cade in successione per la quota di ½.

È ammissibile l’usufrutto successivo (v. Usufrutto successivo), a patto che sia costituito tra vivi e a titolo oneroso. In questo caso, il diritto implica che spetti all’inizio a un primo soggetto, per poi trasferirsi ad un altro soggetto alla morte del primo, e così via.

Quanto ai diritti ed obblighi dell’usufruttuario, esso ha diritto di conseguire il possesso dei beni, previa redazione dell’inventario dei beni e previa prestazione di idonea garanzia, dalla quale sono però esonerati gli usufruttuari legali e l’alienante con riserva di usufrutto.

Gli abusi nei quali incorra alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli perire può condurre alla estinzione anticipata dell’usufrutto (secondo il principio per il quale l’abuso fa perdere il diritto del quale si è abusato).

Al termine dell’usufrutto, l’usufruttuario dovrà restituire la cosa al proprietario, nello stato in cui si trovava quando l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso.

Quando si tratta di universalità di beni mobili, dovrà reintegrarla delle singole cose perite.

Il criterio in base al quale giudicare il modo con il quale egli ha custodito, sarà quella dell’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

La legge sancisce che l’usufruttuario possa cedere il proprio diritto per un certo periodo di tempo o per l’intera durata, nel caso in cui questo non sia vietato dal titolo costitutivo del diritto. In ogni caso, la cessione deve essere oggetto di notifica al proprietario del bene: fino a quando non avviene la notifica, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

L’eccezione principale al principio generale è la cessione del proprio diritto al nudo proprietario. In questo caso, infatti, l’usufrutto verrebbe a cessare per consolidazione. È inoltre possibile che le parti, in autonomia, possano vietare la cessione del diritto di usufrutto.

Quanto all’estinzione dell’usufrutto, esso oltre che per scadenza del termine previsto per la durata, si estingue per:

– prescrizione per effetto del non uso per venti anni;

– riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

– perimento totale della cosa su cui è costituito il diritto.

– rinuncia del titolare del diritto

– sentenza che pronuncia l’invalidità del titolo costitutivo, la nullità, l’annullamento, la rescissione o la revoca.

– abuso che l’usufruttuario faccia del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli, o lasciandoli perire per mancanza di riparazioni ordinarie. In questo caso l’autorità giudiziaria può ordinare anche che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o ulteriormente dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare, ogni anno all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinato.

Quanto al perimento del bene, esso integra, come detto, un’ipotesi di estinzione del diritto di usufrutto.

In caso di perimento parziale del bene, tuttavia, la legge prevede che se una sola parte della cosa soggetta a usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. Tuttavia, stante l’ampia autonomia di cui godono le parti nella costituzione dell’usufrutto, è ben possibile che il titolo costitutivo possa prevedere che il diritto si estingua anche nell’ipotesi di perimento non integrale del bene.

Se il perimento della cosa non è conseguenza di un danno fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno. Esso, dunque, si converte in usufrutto di credito e la relativa riscossione sarà equamente divisa tra usufruttuario e proprietario.

Se la cosa oggetto di usufrutto è requisita o espropriata per pubblico interesse, il diritto si trasferisce sull’indennità relativa.

Quanto al calcolo del valore del diritto di usufrutto vitalizio rispetto a quello della nuda proprietà, si fa riferimento a delle tabelle che, a seconda dell’età del titolare del diritto di usufrutto, ne quantificano il valore percentuale rispetto a quello della piena proprietà.

Giurisprudenza

Tra i diritti riconosciuti all’usufruttario vi è anche quello ad un’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, che sussistano al momento della restituzione della cosa, nella misura della minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento del valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

All’usufruttuario non è riconosciuto alcun diritto sul tesoro scoperto durante l’usufrutto – salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore – e sugli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti accidentalmente, che spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Tra gli obblighi dell’usufruttuario il principale risulta essere il dovere di mantenere la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario correlato a quello di restituire la cosa, al termine dell’usufrutto, nello stato in cui si trova.

Rigorosamente funzionali al rispetto di quest’ultimo, vi sono altri due doveri che pendono sull’usufruttuario, salvo espressa deroga: quello di fare a sue spese l’inventario dei beni e quello di prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa. Nel corso dell’esercizio del proprio diritto, che deve avvenire usando la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle regole della tecnica, l’usufruttuario è obbligato al pagamento delle imposte, dei canoni, delle rendite fondiarie e degli altri pesi annuali che gravano sulla cosa. L’usufruttuario, inoltre, si accolla le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene.

Mentre le spese di straordinaria amministrazione competono al proprietario, quelle di ordinaria amministrazione sono a carico dell’usufruttuario. Al riguardo, l’art. 1005 c.c. individua alcune riparazioni straordinarie che secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza non si devono considerare tassativamente elencate. La norma indica quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Altri obblighi che spettano all’usufruttuario, infine, sono quelli relativi, da un lato, alla denuncia al proprietario delle eventuali usurpazioni commesse da terzi sul fondo e, dall’altro lato, al pagamento di un canone periodico in favore del proprietario, se previsto. 

La decadenza dall’usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell’art. 1015 c.c., riguarda i casi più gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell’usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del nudo proprietario: pertanto l’esclusione dell’ipotesi di decadenza dell’usufrutto per abusi non impedisce l’applicabilità delle anzidette misure cautelari a carico dell’usufruttuario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *