Riferimenti normativi
Articolo 1542 e seguenti del Codice Civile
La vendita di eredità è una vendita avente per oggetto quel complesso di beni caduti in successione e obblighi ereditari di carattere patrimoniale chiamato eredità. Può aversi vendita dell’eredità solo a seguito della morte de de cuius, ossia dopo l’apertura della successione (v. Apertura della Successione).
La fattispecie ha ad oggetto il trasferimento di una eredità, senza specificazione dei singoli oggetti, verso il corrispettivo di un prezzo.
La contrattazione che ha ad oggetto un’eredità futura sarebbe nulla per violazione del divieto dei patti successori (v. Patti successori).
La fattispecie è reputata una vendita aleatoria ex art. 1472 del c.c., quindi il venditore è tenuto a garantire solo la sua qualità di erede e non il contenuto e l’estensione dei diritti ereditari.
L’alea in particolare consiste nella incertezza oggettiva della res dedotta in contratto: l’eredità senza specificazione degli oggetti.
Si parla, in proposito di “vendita a scatola chiusa”, restando a carico delle parti il rischio di una maggiore o minore volontà.
Giurisprudenza
Nell’oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli art. 1542 ss. c.c., non rientra anche l’azione di petizione ereditaria, essendo quest’ultima diretta all’accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell’eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l’azione di petitio hereditatis in capo al compratore dell’eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell’esercizio della petizione d’eredità.