(v. Vincolo di destinazione)
Riferimenti normativi
Articolo 2645 ter del Codice civile
Il vincolo di destinazione rappresenta l’atto di disposizione del proprio patrimonio (v. Patrimonio) con cui è possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari.
Il vincolo di destinazione può avere come durata un periodo non superiore a novanta anni o la durata della vita della persona beneficiaria.
La prima causa di cessazione del vincolo di destinazione si individua, pertanto, nella csadenza del termine di durata.
Ulteriori cause di cessazione del vincolo si individuano nell’avvenuto raggiungimento o la sopravvenuta impossibilità del fine, nell’avveramento di una condizione risolutiva, nello scioglimento per iniziativa unilaterale del disponente, nella revocazione ex artt. 800 e ss. c.c., nello scioglimento per iniziativa del solo beneficiario o del solo gestore, o, infine, nell’accordo in tal senso fra i soggetti coinvolti nel negozio.
Qualcuno ha ipotizzato anche l’estinzione del vincolo per riunione ex post nel medesimo soggetto della qualità di disponente e di (unico) beneficiario.