(v. Vincolo di destinazione)
Riferimenti normativi
Articolo 2645 ter del Codice Civile
Il vincolo di destinazione deve esser realizzato tramite atto pubblico, inserendo come oggetto beni immobili o beni mobili registrati e, dunque, iscritti nei pubblici registri (v. Vincolo di destinazione – Oggetto).
Tale strumento come stabilisce l’art. 2645 ter c.c. è realizzabile per un periodo: “non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria”.
Essendo il vincolo di destinazione realizzabile con atto pubblico è, dunque, anche trascrivibile ed è solo la trascrizione che lo rende opponibile ai terzi.
Ai fini della costituzione del vincolo di destinazione sono, pertanto, necessari:
- un atto in forma pubblica che costituisce il vincolo e
- la trascrizione con i relativi effetti.
Il legislatore parla di atto in forma pubblica, quindi non c’è dubbio che sia necessario l’intervento del notaio.
Circa la necessità dei testimoni, ovviamente se il vincolo si accompagna a una donazione è chiaro che i testimoni ci vogliono.
Se però si trattasse di negozio che non comporta trasferimento, quindi quello auto-destinato – se lo riteniamo possibile – ci si domanda se i testimoni siano necessari oppure no.
La tesi assolutamente prevalente è che non siano necessari i testimoni, perché non è un atto di donazione nemmeno sotto il profilo del vantaggio che il disponente intende dare al beneficiario attraverso la destinazione impressa a quei determinati beni.
L’art. 2645 ter c.c. richiede, dunque, per l’atto costitutivo del vincolo di destinazione la forma dell’atto pubblico.
Il legislatore ha escluso il ricorso alla scrittura privata, proprio per consentire, tramite la forma solenne, un’adeguata valutazione e ponderazione degli interessi in rilievo.
Il vincolo di destinazione, infatti, comporta un rilevante sacrificio delle posizioni creditorie, ad esclusivo interesse del titolare del patrimonio.
Proprio questo conflitto, che generalmente si genera, ha indotto il legislatore a prescrivere la forma pubblica che garantisce un preventivo filtro di legalità da parte del pubblico ufficiale.
La scelta della forma è, inoltre, propedeutica all’atto di trascrizione. E’, invece, meno rilevante al fine di costituire il vincolo stesso, nonché la produzione dei relativi effetti.
Quanto alla legittimazione a costituire il vincolo, si ritiene che possa procedere alla costituzione del vincolo di destinazione esclusivamente il proprietario del bene da vincolare e non il titolare di altro diritto reale limitato.
Il vincolo, in esame determina, infatti, una limitazione dello sfruttamento economico del bene. Tale potere non può riconoscersi in capo al titolare di un diritto reale limitato, ad esempio, l’usufruttuario. Questo è tenuto a rispettare l’obbligo di destinazione economica della cosa, come previsto all’art. 981 c.c..
L’atto costitutivo del vincolo ha la struttura di un atto unilaterale non recettizio. Tramite dichiarazione, il proprietario del bene costituisce una limitazione al proprio diritto di proprietà, realizzando un vincolo di destinazione al perseguimento di una specifica finalità.
Non di rado il patrimonio separato è realizzato in beneficio di uno specifico soggetto. Tuttavia, l’eventuale partecipazione di quest’ultimo, non incide sulla natura unilaterale dell’atto stesso. Il beneficiario non ha alcun ruolo nella produzione dell’effetto negoziale di destinazione.
L’atto costitutivo comporta la programmazione di una certa destinazione che viene impressa al bene con un conseguente vincolo limitato nel tempo. L’atto di cui all’art. 2645 ter c.c. non comporta alcun effetto traslativo. In altri termini, l’atto costitutivo vincola ma non trasferisce il bene.
A seguito della costituzione della massa separata, il bene resta nella disponibilità del suo originario titolare, nonostante il diritto di proprietà sia, in parte, compresso.
Quanto alla costituibilità del vincolo di destinazione per testamento, si sostiene che è possibile costituire il vincolo per testamento perché la norma parla genericamente di atto in forma pubblica e non di atto tra vivi, quindi si può far rientrare anche il testamento.
Tuttavia solo il testamento pubblico e non anche il testamento olografo (che non è atto pubblico).
Visto che la norma richiede anche un controllo di meritevolezza da parte del notaio, si potrebbe fare in via diretta ma solo col testamento pubblico, perché è l’unico che consente al notaio di fare da filtro e di svolgere il giudizio sulla meritevolezza dello scopo.
E’ possibile la revoca del vincolo di destinazione prima del termine finale previsto, quindi prima della scadenza degli anni o prima della morte del beneficiario, sia sottoponendolo a condizione risolutiva, sia per mutuo dissenso.