(v. Vincolo di destinazione)
Riferimenti normativi
Articolo 2645 ter c.c.
L’art. 2645 ter c.c. stabilisce, in relazione alla trascrivibilità del vincolo di destinazione: “possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo“.
La trascrizione del vincolo assolve ad una duplice funzione: da un lato l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione; dall’altro, la limitazione della responsabilità patrimoniale del bene destinato che non può essere oggetto di esecuzione in relazione a diritti di credito, non sorti in conseguenza del vincolo stesso.
La destinazione e la separazione patrimoniale sono, tuttavia, conseguenze dipendenti dall’atto unilaterale in questione, sono solo resi opponibili dalla trascrizione.