Vitalizio alimentare

Il vitaliziante è tenuto a corrispondere ciò che è necessario per la vita del vitaliziato, a differenza del mantenimento dove invece il vitaliziante è tenuto ad una prestazione più ampia e non allo stretto necessario, ma a quanto occorre per garantire l’identico tenore di vita.

Si tratta di un contratto atipico, il cui contenuto può essere modellato su quanto previsto dalla legge in materia di alimenti.

Nell’ambito del vitalizio alimentare si individuano i tratti di due figure:

– il contratto di alimenti: tale contratto ha ad oggetto la prestazione degli alimenti (v. Alimenti), e può avere ad oggetto l’obbligo di corrispondere un assegno periodico (commisurato agli alimenti di cui avrebbe bisogno il beneficiario), oppure l’obbligo di accogliere e mantenere in casa propria il vitaliziato; In questo secondo caso il contratto viene anche chiamato contratto di mantenimento (v. Mantenimento);

– il cosiddetto contratto di assistenza (avente ad oggetto la prestazione dell’assistenza morale e materiale),

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha statuito che il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.

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