v Trust

Riferimenti normativi
Legge 364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento degli effetti dei trust del 1º luglio 1985

Disciplina

I soggetti che possono partecipare al trust sono:

Disponente
Il disponente è la persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust, detto settlor. Nella prassi il/i disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc). Anche il controllo sull’operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente(protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.
Il disponente, dunque, è la figura che da vita al trust mediante l’atto istitutivo.
Il disponente può coincidere con uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche, entrambe le quali possono disporre. L’accordo di queste, con specifiche indicazioni dei rapporti intercorrenti nonché dei poteri ad esse attribuite ed esercitabili per tutta la durata del trust, pone in essere l’atto istitutivo. Da tale momento il settlor disponente trasferisce tutti i suoi diritti reali insieme al patrimonio in capo al trustee, lasciandone a quest’ultimo la gestione e l’esercizio.
Il disponente può mantenere qualche potere di controllo sui beni oggetto del patrimonio trasferito. La cosa fondamentale è che la figura del trustee rimanga tale e si persegua lo scopo definito nell’atto costitutivo nell’interesse di chi vi beneficia.
I poteri di controllo tuttavia non devono essere tali da far dubitare sulla genuinità del trust posto in essere.
Uno schema negoziale in cui tali poteri del disponente coincidessero con la prosecuzione gestionale del patrimonio tramite un trustee apparentemente tale, in realtà fiduciario di comodo, renderebbe il trust nullo per indebito mantenimento dei poteri di controllo.
I poteri del disponente possono tuttavia essere limitati nell’atto istitutivo con l’inserimento di apposite clausole di durata degli stessi.
Il disponente può coincidere con i beneficiari del trust: in tal caso si avrà il trust “autodichiarato” (v. Trust autodichiarato).

Trustee
Il trustee può essere una persona fisica, un professionista di fiducia del disponente, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione.
L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.
Il trustee è un soggetto dotato di ampi poteri. Questo soggetto viene investito dell’amministrazione e gestione di diritti reali su beni mobili o immobili in forza di un atto dispositivo da parte del disponente, allo scopo di soddisfare la volontà di quest’ultimo recando un beneficio a uno o più soggetti terzi.

La sua individuazione può essere effettuata in tre modalità:

  • secondo la volontà del disponente che ne dà atto nell’atto costitutivo;
  • in un atto separato nel quale venga espressamente citato lo scopo del trust da parte del disponente;
  • mediante provvedimento del tribunale.
    Il trustee accetta espressamente o tacitamente la sua nomina e, conferita la validità al trust con l’indicazione puntuale del patrimonio trasferito, si obbliga ad amministrarlo e gestirlo in qualità di fiduciario attenendosi alle disposizioni del settlor individuate nell’atto istitutivo.

Quanto ai poteri del trustee, non è stata data una definizione precisa né della sua figura né dei poteri ad esso attribuiti. Nella prassi infatti le forme di trust emergenti sono le più variegate e pertanto i poteri del trustee vanno valutati caso per caso in base alle norme cui chi l’ha costituito fa riferimento.
Tuttavia si possono individuare alcuni poteri tipici universalmente praticati dai trustees:

  • attenersi e applicare le prescrizioni contenute nell’atto istitutivo perseguendo lo scopo del trust, secondo buona fede;
  • tenere nettamente separati i suoi beni da quelli oggetto della proprietà fiduciaria;
  • affidare i beni di tale proprietà ad un soggetto terzo, se tale operazione risponde ad esigenze di miglior gestione del patrimonio, assumendosi la responsabilità degli atti da questo compiuti;
  • può farsi assistere da un professionista tecnico nella gestione e amministrazione del patrimonio;
  • porre in essere e ricevere gli atti necessari in caso di giudizio sui beni della trust property.
    È bene tuttavia che i poteri del trustee siano indicati nell’atto costitutivo e, se necessario, in maniera precisa, in relazione anche ad eventuali poteri spettanti al settlor.
    In determinati casi sono attribuiti al trustee poteri eccedenti l’ordinaria amministrazione e gestione della trust property.
    Si tratta di poteri che incidono sulla stessa struttura negoziale quali la possibilità di modificare la normativa che fin dall’origine ha regolato il rapporto fiduciario, modificare, mantenere o nominare nuovi beneficiari, prolungare o ridurre la durata del trust.
    Tali poteri devono rispondere ad esigenze di ottimizzazione del conseguimento dello scopo fiduciario.
    Nell’amministrare e gestire la proprietà fiduciaria, il trustee deve applicare la massima diligenza, non solo nell’interesse dei beneficiari, ma anche in virtù delle responsabilità ad esso attribuite.
    In particolare, il trustee deve:
  • salvaguardare l’integrità fisica ed economica della trust property, difendendola con le opportune iniziative giudiziarie ed economiche, allo scopo di mantenerne o aumentarne il valore;
  • raccogliere e utilizzare adeguatamente ogni dato utile alla gestione del patrimonio;
    contabilizzare i movimenti economici e finanziari incidenti sui beni del patrimonio per garantirne periodicamente l’opportuno rendiconto ai beneficiari.
    Il trustee è responsabile e risponde personalmente e illimitatamente verso terzi, in qualità di unico proprietario della trust property, degli atti posti in essere eccedenti i poteri ad esso attribuiti nell’atto istitutivo.
    Se tali atti riguardano obbligazioni inerenti il trust, potrà rivalersi sui beni dello stesso.
    È esonerato da ogni responsabilità se nell’atto istitutivo sono state inserite delle clausole in tal senso oppure se dimostra che non è responsabile in relazione ai poteri ad esso attribuiti e posti in essere secondo la legge regolatrice del trust.
    Non è mai responsabile se i beneficiari avevano dato il loro consenso ad una determinata operazione o se aveva ricevuto disposizioni ad agire dal guardiano o dall’autorità giudiziaria.
    Se l’atto istitutivo del trust lo prevede, il trustee può attribuire ad un soggetto specializzato la facoltà di compiere alcuni atti di cui lo stesso trustee non ha competenza tecnica.
    Non può mai delegare la totale gestione del patrimonio, nel qual caso si avrebbe un comportamento di rinuncia nei confronti dell’incarico affidatogli.
    In tal caso deve darne comunicazione ai beneficiari, i quali, segnalando il ricevimento della comunicazione, danno efficacia alla rinuncia.
    Se l’atto costitutivo non ha espressamente previsto un regolamento in caso di assenza del trustee per rinuncia dell’incarico, si ha la cessazione del negozio fiduciario.
    L’atto di delega corrisponde ad una procura speciale, avente efficacia per un tempo prestabilito o fino al compimento dell’atto da compiere.
    Anche se delegante, il trustee rimane comunque responsabile dell’atto posto in essere dal delegato.

Beneficiario
Anche il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico.
I beneficiari del trust sono i soggetti che in particolar modo si interfacciano con il trustee, in quanto si aspettano che questi adempia i suoi doveri di gestione e amministrazione del patrimonio a loro vantaggio.
Hanno pertanto il potere di togliere l’incarico al trustee inadempiente o abusivo dei propri poteri e delle norme che regolano il trust, revocandolo o sostituendolo.
Questi, infatti, hanno diritto ad esercitare un controllo sull’attività svolta dal trustee, ma entro certi limiti. Non possono compromettere o ingerire nella gestione del patrimonio che spetta al trustee in via indipendente, salvo ciò sia stato stabilito in sede di costituzione. Possono invece intervenire preventivamente su un atto di disposizione del trustee che possa arrecare un danno alla trust property chiedendo all’autorità giudiziaria di provvedere con ingiunzione ad impedirne il compimento. Allo stesso modo possono intervenire quando il trustee si dimostri indolente al compimento degli atti necessari al raggiungimento dello scopo pattuito.
È rimessa ai beneficiari che siano tutti d’accordo anche l’eventuale decisione di mettere fine al trust, liberando il trustee da ogni vincolo da esso derivante.
A seconda dello schema negoziale stabilito con l’atto istitutivo si possono individuare diverse tipologie di beneficiari.
I beneficiari sono individuati dal disponente il quale può averli nominati in sede di costituzione oppure può aver semplicemente indicato delle qualità rispondenti alla copertura di tale ruolo.
In quest’ultimo caso dunque chi si troverà ad avere tali caratteristiche potrà rivestire la figura di beneficiario.
Si possono distinguere i beneficiari che ricevono un profitto periodico da quelli che ottengono un ricavo solo alla scadenza del trust.
La qualità di beneficiario, infine, non sempre è definitiva se nell’atto istitutivo il disponente ha conferito al trustee il potere di sostituirli.

Guardiano
Il guardiano è la persona fisica, professionista di fiducia del disponente che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee ed, eventualmente, di supplenza del trustee.
I suoi poteri sono descritti nell’atto istitutivo e possono essere di natura ordinaria o straordinaria.
Fra i primi rientra, ad esempio, la possibilità di sostituire il trustee oppure di provvedere alla redazione di un progetto di ripartizione dei guadagni e delle quote patrimoniali fra i beneficiari. Fra i poteri straordinari rientra come esempio il trasferimento dell’unità operativa in altra sede se migliorativo delle aspettative dei beneficiari.

Tra il guardiano e il trustee può inoltre instaurarsi un rapporto di subordinazione, se previsto nell’atto costitutivo, in cui il secondo dovrà attenersi, limitatamente ad alcuni aspetti, al consenso del primo.

Indice

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