Riferimenti normativi

Articoli 1472 e ss. del Codice Civile

La compravendita (v. Compravendita) può avere ad oggetto anche beni o diritti futuri (v. bene futuro).

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.

In applicazione del principio res perit domino, prima di tale momento il rischio di perimento del bene grava sull’alienante.

Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Il legislatore disciplina la vendita di cosa futura come vendita ad effetti obbligatori, in quanto da essa sorge per l’alienante l’obbligo di far conseguire al compratore l’acquisto del bene.

Si tratta della vendita che ha per oggetto una cosa futura, cioè una cosa attualmente non esistente: l’acquisto della proprietà si verifica con efficacia irretroattiva non appena la cosa viene ad esistenza.

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