Riferimenti normativi
Articoli 456 e ss., 769 e ss., 923 e ss.; 927 e ss.; 932; 934-941 e ss.; 1470 e ss.; 1552 e ss. del Codice Civile.
La proprietà di qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere acquistata essenzialmente in due modi: o a titolo derivativo (v. Acquisto a titolo derivativo), quando il diritto di proprietà viene trasmesso da un individuo ad un altro, come nei contratti di compravendita, nella permuta, nella donazione o nella successione a titolo di eredità o il legato; o a titolo originario, quando non vi è trasmissione o passaggio da una persona ad un’altra, come nel caso dell’occupazione, dell’invenzione, dell’accessione, dell’unione e commistione, della specificazione, dell’usucapione e dell’acquisto di buona fede dei beni mobili.
L’acquisto a titolo derivativo si ha quando il diritto di proprietà viene trasmesso da un individuo ad un altro; tipici mezzi per l’acquisto a titolo derivativo sono, tra gli altri, i contratti di compravendita, la permuta, la donazione, i trasferimento coattivi (espropriazione), la successione a titolo di eredità o il legato.
Modi di acquisto a titolo derivativo: i contratti, l’eredità e il legato
Oltre ai modi di acquisto a titolo originario, il diritto di proprietà si acquista, in verità nella maggior parte dei casi, mediante contratto o per successione.
Si tratta di modi di acquisto a titolo derivativo, nei quali il diritto di proprietà si trasmette da un individuo all’altro:
- in virtù della volontà concorde di entrambi gli individui, ovverosia mediante contratto: tipico è il caso del contratto di compravendita (v. Compravendita) nel quale la proprietà passa da un soggetto all’altro in virtù del solo consenso e con lo scambio della cosa contro il prezzo, della permuta (v. Permuta), nella quale lo scambio avviene tra due cose, o della donazione (v. Donazione), nella quale una persona, a titolo di liberalità e senza alcun corrispettivo, trasferisce ad un’altra, che deve accettare espressamente, un bene mobile o immobile;
- o mediante successione per causa di morte nella quale il trasferimento può avvenire in virtù di un atto unilaterale (proveniente da un solo individuo) volontario, necessariamente scritto (v. Successione testamentaria), con il quale una persona destina i propri beni a determinate persone per il tempo dopo la propria morte (v. Testamento), ovvero, in mancanza di testamento, per legge (successione legittima, ad es. del coniuge), nel senso che è la legge a stabilire a quali persone e in che misura vada destinata l’eredità. La successione può essere a titolo universale, che si ha quando l’eredità, che costituisce il patrimonio, composto da attività ma anche dalle passività, del defunto, viene attribuita a uno o più soggetti in parti uguali o in quote, o a titolo particolare o di legato (v. Legato), quando un singolo bene dell’eredità viene attribuito ad una singola persona. La successione a titolo particolare o legato può avvenire solo per testamento, visto che l’attribuzione di un singolo bene non è contemplata nella successione legittima.