Riferimenti normativi
D. Lgs. 192/2005
Disciplina
Nel 2013 è stato introdotto l’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica, ovvero un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.
Tale certificazione si allega obbligatoriamente agli atti d’acquisto o di locazione di un immobile o anche in caso di donazione ed è utile per fornire informazioni circa l’efficienza energetica dell’appartamento.
Per i trasferimenti a titolo oneroso, l’attestato di prestazione energetica deve essere obbligatoriamente allegato; mentre per quelli a titolo gratuito è sufficiente la dotazione.
Mediante una scala da A a G, l’APE sintetizza il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile. In poche parole, l’Attestato di Prestazione energetica è un documento che indica il livello di efficienza energetica degli edifici, tenendo conto di diversi parametri quali l’isolamento termico dell’appartamento, la posizione dell’immobile e la presenza di tutti quegli impianti che garantiscono il confort e la salubrità all’interno degli ambienti domestici.
Il soggetto incaricato di compilare la certificazione energetica è un certificatore energetico, la cui formazione ed il cui accredito professionale vengono gestiti dalle Regioni secondo quando stabilito dalla vigente legge nazionale.
Il certificatore energetico è un tecnico abilitato a progettare edifici ed impianti, quali ingegneri, geometri o architetti o periti industriali.
Per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica è necessario un sopralluogo presso l’immobile per valutarne le caratteristiche strutturali come:
- la qualità degli infissi
- l’efficienza energetica legata ai consumi ed agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
- salubrità degli ambienti interni
- eventuali impianti autonomi di produzione di energia
Dopo un’attenta valutazione il certificatore redige l’apposito modulo e rilascia la Targa Energetica, con la descrizione “energetica” dell’appartamento. L’Attestato in questione dovrà essere consegnato e rilasciato al nuovo proprietario o affittuario dell’appartamento all’atto della sottoscrizione del contratto.
La validità temporale dell’APE è fissata a 10 anni tranne che non si effettuino interventi di ristrutturazione o riqualificazione che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
L’APE è obbligatorio per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. In quest’ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.
Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto. Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE(precedente denominazione)/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE. Le principali informazioni dell’APE – prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente– devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.
Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.
Non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita.
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari.
Esempio
Paolo decide di vendere un immobile ad uso abitativo.
Tra i documenti richiesti dal notaio per il trasferimento immobiliare, tra gli altri, vi è l’attestato di prestazione energetica, che Paolo potrà richiedere un tecnico abilitato (Per esempio un geometra o un ingegnere), Il quale dopo aver effettuato un sopralluogo ed aver accertato gli elementi tecnici che valgono a configurare la classe energetica dell’immobile, lo rilascia.
In conclusione
L’attestato di prestazione energetica rappresenta la documentazione dalla quale si evince la classe energetica dell’immobile. Tale attestato è obbligatorio da allegare ai trasferimenti a titolo oneroso avente ad oggetto immobili che abbiano una rilevanza energetica, mentre è sufficiente la mera dotazione per i trasferimenti a titolo gratuito.