Riferimenti normativi
L. n. 112/2016
Nel 2016 è entrata in vigore la legge sul ”Dopo di noi”.
Con l’espressione “Dopo di noi” si è voluto dare rilevanza alle problematiche che riguardano la vita delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori/familiari.
La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave per il cui raggiungimento il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali, oltre ad una serie di strumenti che i privati possono attuare, al fine di consentire la realizzazione di un programma di vita del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni.
Tra essi si annoverano i seguenti strumenti, realizzabili anche per testamento:
- Liberalità in denaro o in natura (v. Liberalità);
- Stipula di polizze di assicurazione (v. Assicurazione sulla vita);
- Costituzione di trust (v. Trust);
- Costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. (v. Vincolo di destinazione);
- Costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di ONLUS che operano prevalentemente nel settore della beneficenza;
- Sostituzione fedecommissaria, ovvero l’istituto attraverso il quale si attribuiscono beni in titolarità di un interdetto (coniuge o figlio) e, dopo di lui, al soggetto, persona fisica o ente che si prenderà cura dell’interdetto per tutta la sua vita;
- Attribuzione dell’usufrutto di beni al disabile e della nuda proprietà ad altro soggetto alla condizione che si prenda cura di lui.
In particolare la Legge 112/2016, a fianco del trust e dei vincoli di destinazione, contempla la possibilità di costituire fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore di persone con disabilità grave e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (v. Affidamento fiduciario – Contratto).
La figura di tale contratto si deve ad un contributo dottrinale che ha inteso dar vita ad uno schema contrattuale atipico idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela, con le stesse caratteristiche del trust, senza dover ricorrere al rinvio alla legge straniera.
Per contratto di affidamento fiduciario si intende, quindi, il contratto con il quale un soggetto, detto affidante o fiduciante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario o fiduciario, per “affidargli” determinati beni, attribuendogliene la titolarità, affinché impieghi tali beni a vantaggio di uno o più beneficiari, secondo un programma delineato dall’affidante ed accettato dall’affidatario.
In questo modo i beni oggetto di affidamento fiduciario costituiscono un patrimonio segregato (v. Segregazione patrimoniale) e a tutti gli effetti separato dal patrimonio personale dell’affidatario che, come tale, resta aggredibile solo dai creditori qualificati dalla destinazione, similmente a ciò che accade nell’istituto del trust.
Nell’ambito della legge “Dopo di noi”, l’affidamento deve essere indirizzato alla protezione degli interessi del beneficiario, qualificato dalla disabilità grave, secondo un programma che vincola le parti, prevedendone durata, obblighi, condizioni e modalità. La legge 112/2016 prevede inoltre la presenza e l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni poste a carico del fiduciario.