Riferimenti normativi
Articoli 2112, 2555 e ss. del Codice Civile
L’azienda può essere trasferita sia per atto “inter vivos” sia “mortis causa“, ma può anche avvenire sia con accordo delle parti, sia in forma coattiva con provvedimento amministrativo o giudiziario.
L’azienda può essere trasferita dall’imprenditore ai propri discendenti tramite la stipulazione di un apposito atto inter vivos, il patto di famiglia (v. Patto di famiglia).
La legge nell’ambito del trasferimento d’azienda obbliga l’acquirente a mantenere i rapporti di lavoro e lo impegna solidalmente dei crediti maturati dai lavoratori.
Se l’imprenditore è proprietario, l’azienda può essere ceduta nel suo complesso e così si trasferisce all’acquirente anche la proprietà dei singoli beni. È anche possibile la vendita separata di taluni beni dell’azienda o di un ramo della stessa azienda; ciò invece non è possibile per l’avviamento e la clientela che hanno un legame così stretto con l’azienda da dover necessariamente essere venduti insieme.
Se invece l’azienda comprende beni di cui l’imprenditore non è proprietario, ma che utilizza tramite particolari contratti (affitto, usufrutto), la cessione richiede che l’acquirente subentri in quei rapporti contrattuali.
Oggetto del trasferimento di azienda è, dunque, il complesso di beni.
È discusso se esso sia scindibile dall’attività aziendale e pertanto trasferibili isolatamente.
La concezione più moderna ritiene possa essere ceduta anche l'”azienda inerte”, potendo l’azienda essere costituita anche solo dalle competenze professionali dei lavoratori.
In ogni caso, non c’è trasferimento quando l’operazione non include beni significativi per l’esercizio dell’attività; il trasferimento non include un’entità economica con propria identità.
C’è trasferimento, invece, quando esso abbia come oggetto un’entità economica stabile e adeguatamente strutturata e autonoma; l’identità e la gestione dell’entità economica sia stata ripresa o proseguita.
Viene considerato trasferimento d’azienda ogni processo che determina il cambiamento di titolarità di un’attività economica organizzata.
Il trasferimento può avere ad oggetto anche il ramo d’azienda (v. Azienda – ramo d’azienda), anche se non ha le stesse garanzie per i lavoratori dell’intero complesso aziendale.
Il lavoratore può solo presentare le dimissioni per giusta causa se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica.
Oltre a essere un complesso di beni l’azienda è anche un fascio di rapporti giuridici, rappresentato dai rapporti contrattuali che il titolare costituisce per esigenze aziendali.
Dalla gestione aziendale nascono crediti e debiti, che fanno parte anch’essi dell’azienda.
Per le imprese commerciali i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I suddetti contratti debbono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’azienda può essere concessa in usufrutto e in affitto: l’usufruttuario e l’affittuario devono mantenere la destinazione e la capacità produttiva dell’azienda.
Se l’usufruttuario non adempie i suoi obblighi, può intervenire il giudice, ordinando la cessione dell’usufrutto, oppure, secondo le circostanze o in base ad abusi di minore gravità, lo stesso giudice può disporre altre misure idonee a tutelare gli interessi del proprietario.
Quanto alla successione nei crediti e nei debiti dell’azienda ceduta, con il contratto di cessione d’azienda si trasferiscono in capo all’acquirente anche i crediti relativi all’azienda acquistata senza che il debitore debba esserne informato; comunque, se il debitore paga il suo debito al venditore in buona fede, non sapendo del trasferimento, si libera del proprio debito.
Particolare attenzione è dedicata ai debiti relativi all’azienda, si devono infatti tutelare i creditori dell’alienante e così lo stesso alienante rimane debitore per i debiti contratti anteriormente al trasferimento, a meno che i creditori abbiano consentito alla cessione dell’azienda.
In questo caso il nuovo proprietario deve rispondere dei debiti, se essi risultano dai libri contabili obbligatori; non si possono dunque accollare all’acquirente i debiti che egli può avere giustamente ignorato.
Quanto alla successione nei contratti, se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.
In caso di vendita, concessione di affitto o costituzione di usufrutto, il rapporto di lavoro continua col nuovo imprenditore; il lavoratore conserva i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.
Giurisprudenza
Costituisce trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica qualora l’entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate).In sostanza la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall’art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare – in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio – indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato e a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione delle condizioni per l’operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l’impiego del medesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali.
All’ipotesi di affitto di azienda si applica, in virtù di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 2258 c.c. in base al quale, per quanto concerne i contratti con prestazioni corrispettive non ancora eseguite, “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”; riguardo ai contratti già eseguiti o risolti, invece, non è applicabile nel caso di affitto di azienda la disciplina di cui all’art. 2560 c.c., secondo cui “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Ciò detto, l’ipotesi di credito che abbia natura risarcitoria, poiché correlato ai vizi e difetti di un bene compravenduto dalla società cedente, non può ricadere nella disciplina di cui all’art. 2558 c.c..
In conclusione
Quanto ai contratti. L’acquirente subentra automaticamente in essi salvo che:
– le parti abbiano pattuito diversamente
– il contratto abbia carattere personale
Quanto ai crediti, si trasferiscono all’imprenditore acquirente. Il trasferimento ha effetto sui terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro. È comunque liberato il debitore ceduto che paga in buona fede nelle mani dell’alienante.
Quanto ai debiti, essi passano all’acquirente mediante accollo (v. Accollo) se risultano dalle scritture contabili. Si tratta di accollo cumulativo e non liberatorio. L’alienante, debitore originario, continua a rimanere obbligato se il creditore ceduto non lo ha espressamente liberato.