Riferimenti normativi
Articoli 2901 del Codice Civile e 66 della Legge Fallimentare
Disciplina
La legge riconosce al creditore alcuni rimedi per preservare la garanzia patrimoniale sul patrimonio del debitore da situazioni in cui esso possa subire diminuzioni per il comportamento negligente del debitore stesso.
Tra questi rientra l’azione revocatoria.
La revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, che consiste nel potere del creditore (revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti dell’azione revocatoria sono:
- il credito del revocante,
- il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore,
- la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore,
- se l’atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo.
L’atto compiuto prima della nascita del credito è revocabile se sussiste la dolosa preordinazione.
L’azione del creditore volge a privare di efficacia nei suoi confronti gli atti dispositivi del debitore che ne limitano la garanzia patrimoniale.
Oggetto dell’azione sono gli atti che causano la perdita o la limitazione dei diritti patrimoniali del debitore o che comportano l’assunzione di passività.