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Bene altrui

Riferimento normativi

Articoli 711, 771, 1348, 1472, 1478 del Codice Civile.

 

Disciplina

Da un punto di vista giuridico, possono qualificarsi come bene altrui i beni oggettivamente e soggettivamente estranei al patrimonio di un soggetto.

 

I beni oggettivamente altrui sono i beni futuri, cioè quelli ancora non esistenti in natura.

I beni soggettivamente altrui sono i beni appartenenti ad un altro soggetto rispetto a quello al cui patrimonio si fa riferimento.

La questione fondamentale che si pone in relazione ai beni futuri o ai beni altrui è relativa alla possibilità di disporne ed, eventualmente, in che modo.

 

A norma dell’art. 1348 c.c. nei contratti può essere dedotta la prestazione di cose future, salvo divieti particolari previsti ex lege.

Cosi da un lato si pongono gli artt. 1472 e 1478 c.c. che dettano la disciplina della vendita che abbia ad oggetto cose non ancora esistenti o cose altrui, dall’altro canto l’art. 711 c.c., il quale statuisce che la donazione può che comprendere esclusivamente i beni presenti del donante.

Pertanto in tema di donazione vige il divieto di disporre di beni futuri, potendo il donante trasferire validamente solo un bene già facente parte del suo patrimonio.

 

Per approfondimenti

Donazione di bene futuro

Donazione di bene altrui

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