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Bene

Riferimenti normativi

Articoli 810 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Si possono definire “bene” le cose che possono formare oggetto di diritti.

Non tutto quello che esiste in natura (le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle “cose” che possono essere oggetto di diritti.

La cosa per essere qualificata come bene deve, in primo luogo, essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo; deve possedere, cioè, un valore.

Una cosa, inoltre, ha un valore quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.

 

Non sono, dunque, beni le cose che si trovano in natura in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l’aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l’energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari.

Da un punto di vista giuridico, il concetto di ” bene” è più vasto rispetto a quello individuato dal punto di vista economico: sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi hanno valore e sono commerciabili (o, meglio, negoziabili).

 

Tanto premesso, possono individuarsi diverse categorie di beni:

  • beni mobili e beni immobili: I beni immobili sono quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Sono beni immobili, ad esempio, gli edifici, gli alberi e le costruzioni beni mobili.

 

Sono beni mobili, invece, tutti quelli che non sono considerati beni immobili.

La categoria di beni mobili si individua in maniera residuale rispetto a quella dei beni mobili.

 

La differenza tra beni mobili e immobili viene in rilievo soprattutto con riferimento al diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso (V. Possesso vale titolo);

 

Per il trasferimento dei beni immobili è, invece, necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende.

È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare (v. Pubblicità immobiliare – Trascrizione).

 

La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti ” beni mobili registrati “.

 

Altre distinzioni relative ai beni sono:

  • cose generiche (la cosa è individuata per la sua appartenenza ad un genere) e cose specifiche (la cosa possiede una sua individualità che la distingue all’interno del suo genere);
  • beni fungibili (sono quelli che possono essere sostituiti con altri) e infungibili (sono, invece, quelli che non possono essere indifferentemente sostituiti con altri, in quanto individuati dalle parti in relazione ad un dato rapporto).
  • beni consumabili ed inconsumabili (i primi non possono essere utilizzate senza che l’uso li consumi; quelli inconsumabili possono essere utilizzati per più volte, non necessariamente all’infinito, senza che l’uso li distrugga o li alteri);
  • beni divisibili ed indivisibili (cioè cose che possono essere frazionate senza che ciò ne alteri la destinazione economica e beni indivisibili, che non possono essere divisi senza che perdano la loro utilità, o per volontà delle parti o per legge. Un bene divisibile per definizione è il denaro);
  • beni presenti e futuri;
  •  
  •  
  • Si può operare anche una distinzione delle cose in base al rapporto tra loro esistente:
  1. le cose semplici sono quelle che possiedono una autonoma utilità, si pensi ad esempio a un tavolo;
  2. le cose composte, invece, sono formate da un insieme di cose semplici che, componendosi, perdono la loro individualità ed autonomia. Poiché le cose semplici rimangono separabili, di parla propriamente di complementarità economica (si pensi al classico esempio del paio di guanti);
  3. le cose connesse sono tali che, al loro interno, pur essendo formate da più cose, non è possibile distinguere una cosa principale e una accessoria, e le stesse sono collegate da un vincolo di dipendenza. Si può avere connessione per incorporazione (con compenetrazione materiale o artificiale di una cosa all’altra) oppure pertinenza.
  • i frutti sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che questo modifichi la sua natura o sua destinazione economica per effetto della produzione;
  • le universalità (gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria);
  • il patrimonio (v. Patrimonio).

 

Giurisprudenza:

Il concetto di bene mobile contenuto nell’art. 812 cod. civ., secondo la Cassazione, è onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e del secondo comma del medesimo articolo; pertanto, l’espressione “beni mobili”, ove riferita ai beni che corredano un’abitazione, non consente di escludere una parte di essi, dovendosi ritenere compresi nella categoria anche i quadri, gli oggetti e gli arredi in genere.

  • beni corporali ed immateriali: I beni corporali sono tutti beni che possono essere percepiti con i sensi; questi beni hanno, quindi, materialità corporea come un anello o l’energia elettrica. I beni immateriali a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente, ma solo attraverso l’intelligenza. Ne sono esempi gli stessi diritti e le opere dell’ingegno.
  • beni mobili e beni immobili: I beni immobili sono quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Sono beni immobili, ad esempio, gli edifici, gli alberi e le costruzioni beni mobili.

 

Sono beni mobili, invece, tutti quelli che non sono considerati beni immobili.

La categoria di beni mobili si individua in maniera residuale rispetto a quella dei beni mobili.

 

La differenza tra beni mobili e immobili viene in rilievo soprattutto con riferimento al diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso (V. Possesso vale titolo);

 

Per il trasferimento dei beni immobili è, invece, necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende.

È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare (v. Pubblicità immobiliare – Trascrizione).

 

La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti ” beni mobili registrati “.

 

Altre distinzioni relative ai beni sono:

  • cose generiche (la cosa è individuata per la sua appartenenza ad un genere) e cose specifiche (la cosa possiede una sua individualità che la distingue all’interno del suo genere);
  • beni fungibili (sono quelli che possono essere sostituiti con altri) e infungibili (sono, invece, quelli che non possono essere indifferentemente sostituiti con altri, in quanto individuati dalle parti in relazione ad un dato rapporto).
  • beni consumabili ed inconsumabili (i primi non possono essere utilizzate senza che l’uso li consumi; quelli inconsumabili possono essere utilizzati per più volte, non necessariamente all’infinito, senza che l’uso li distrugga o li alteri);
  • beni divisibili ed indivisibili (cioè cose che possono essere frazionate senza che ciò ne alteri la destinazione economica e beni indivisibili, che non possono essere divisi senza che perdano la loro utilità, o per volontà delle parti o per legge. Un bene divisibile per definizione è il denaro);
  • beni presenti e futuri;
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  • Si può operare anche una distinzione delle cose in base al rapporto tra loro esistente:
  1. le cose semplici sono quelle che possiedono una autonoma utilità, si pensi ad esempio a un tavolo;
  2. le cose composte, invece, sono formate da un insieme di cose semplici che, componendosi, perdono la loro individualità ed autonomia. Poiché le cose semplici rimangono separabili, di parla propriamente di complementarità economica (si pensi al classico esempio del paio di guanti);
  3. le cose connesse sono tali che, al loro interno, pur essendo formate da più cose, non è possibile distinguere una cosa principale e una accessoria, e le stesse sono collegate da un vincolo di dipendenza. Si può avere connessione per incorporazione (con compenetrazione materiale o artificiale di una cosa all’altra) oppure pertinenza.
  • i frutti sono beni prodotti periodicamente da un altro bene senza che questo modifichi la sua natura o sua destinazione economica per effetto della produzione;
  • le universalità (gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria);
  • il patrimonio (v. Patrimonio).

 

Giurisprudenza:

Il concetto di bene mobile contenuto nell’art. 812 cod. civ., secondo la Cassazione, è onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e del secondo comma del medesimo articolo; pertanto, l’espressione “beni mobili”, ove riferita ai beni che corredano un’abitazione, non consente di escludere una parte di essi, dovendosi ritenere compresi nella categoria anche i quadri, gli oggetti e gli arredi in genere.

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