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Beni (circolazione)

Riferimenti normativi

Articoli 812 e ss, 1153, 1350 del Codice Civile.

 

Inquadramento

La circolazione dei beni avviene in modo diverso a seconda che si tratti di beni immobili o beni mobili.

La distinzione è molto importante ai fini giuridici poiché diverse sono le formalità legali da utilizzare per il trasferimento della loro proprietà o per la costituzione, su di essi, di diritti reali.

 

L’acquisto e la trasmissione di un bene immobile (v. beni immobili), come pure la costituzione di diritti reali sui beni immobili, deve:

– avvenire per iscritto;

– essere reso pubblico mediante la trascrizione: ciò è necessario affinché l’atto sia efficace nei confronti dei terzi (v. Pubblicità immobiliare – Trascrizione).

 

Esempio 1

Se Paolo vende un appartamento deve stipulare un atto scritto e deve trascrivere l’atto all’ufficio registro affinché esso abbia efficacia nei confronti dei terzi.

Per i beni mobili (v. Beni mobili), invece, tali formalità non sono richieste.

Per i medesimi vige una particolare regola: quella del possesso vale titolo (v. Possesso vale titolo); significa che per i beni mobili comuni la proprietà non si acquista con il decorso nel tempo ma nell’atto stesso in cui sorge il possesso.
Ciò sta ad indicare particolari casi dove il possesso di detti beni si acquistano in buona fede sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il corrispondente diritto da parte di chi non è proprietario.

 

Esempio 2

Se Paolo vende una bicicletta può stipulare anche un contratto orale con l’acquirente.

Paolo, ancora, acquista da Mario un orologio, pagandolo cento euro. La compravendita viene sancita ponendo nero su bianco il trasferimento. Mario, però, non era il proprietario dell’orologio, in quanto gli era solamente stato prestato da Mimmo, suo amico. Paolo, tuttavia, se non era a conoscenza di ciò e ha effettuato l’acquisto in buona fede, diventa a tutti gli effetti il proprietario dell’orologio, a discapito di Mimmo.

 

Tra i beni mobili ne esistono alcuni che sono soggetti ad un regime particolare: essi sono i beni mobili registrati, disciplinati dall’art. 816 del Codice civile (v. Beni mobili registrati).

Questi beni sono beni mobili che, per la loro importanza economica, sono iscritti in pubblici registri: per questo motivo sono detti beni mobili registrati.

A questi beni si applicano norme particolari per ciò che concerne la trascrizione e l’ipoteca, mentre per il resto sono soggetti alle norme relative ai beni mobili.

Sono beni mobili registrati: le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.

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