Riferimenti normativi
Articolo 35 L. n.724/94 e 32, 2° comma, lett. i L. n. 142/90.
Disciplina
I buoni obbligazionari comunali sono titoli emessi dagli enti locali per finanziare progetti nell’ambito del territorio.
Hanno durata non inferiore a 5 anni. In particolare, essa deve essere compresa tra 5 e 20 anni.
Essi garantiscono una cedola che è pari al massimo all’interesse dei BOT (v. Buono ordinario del tesoro) di ultima emissione, maggiorato di un punto percentuale.
Per queste obbligazioni vale il “convertendo” (cum warrants), la possibilità di ripagare capitale e cedole con azioni di proprietà dell’emittente, ad esempio azioni di aziende municipalizzate.
Con l’introduzione dei buoni obbligazionari comunali viene riconosciuta agli enti locali (anche province e regioni) la facoltà di emettere titoli obbligazionari al portatore con l’unico vincolo che ogni emissione deve essere subordinata alla realizzazione di un’opera pubblica.
Il taglio minimo è compreso tra uno e cinque milioni di euro, mentre le cedole possono essere fisse o variabili.
L’imposta sostitutiva applicata sia agli interessi, sia al capital gain (differenza tra il prezzo di vendita/rimborso e il prezzo di acquisto/emissione) è del 12,50%.
L’emissione deve avvenire alla pari e il rendimento effettivo lordo al momento dell’emissione può essere superiore al massimo di un punto rispetto a quello lordo dei titoli di Stato emessi nel mese precedente.
L’emissione dei BOT è subordinata a una serie di condizioni:
a) che gli enti emittenti non si trovino in condizione di dissesto finanziario;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione.
Il rimborso deve essere a rate costanti, frazionato durante la vita del prestito.
Il risparmiatore riceve, in corrispondenza delle date di stacco delle cedole, sia gli interessi, sia una quota del valore nominale investito.
La cedola successiva verrà calcolata su un valore nominale inferiore poichè una parte di esso risulta già rimborsata.
Tali strumenti non sono assistiti da nessuna garanzia a carico dello Stato, pertanto la legge stabilisce criteri precisi per il rimborso, come la delegazione di pagamento (v. Delegazione di pagamento), che danno la massima garanzia ai risparmiatori.
I BOC possono essere quotati in Borsa: è sufficiente che l’ammontare del prestito superi una determinata soglia minima e che le obbligazioni siano collocate tra almeno 200 sottoscrittori.
Si tratta di uno strumento di autofinanziamento come il ricorso al capitale di debito, o al project financing (v. Project financing).