Riferimenti normativi
Articoli 467 e ss. del Codice Civile
Disciplina
I chiamati per rappresentazione sono coloro che, appunto, sono chiamati alla successione verificandosi i presupposti per l’instaurarsi della rappresentazione (v. Rappresentazione).
Presupposti per l’operare della rappresentazione sono:
– la premorienza del rappresentato rispetto al de cuius, come pure la commorienza dei due, ovvero la dichiarazione di morte presunta quando intervenga prima della morte del de cuius;
– l’indegnità (v. Indegnità) dell’ascendente rappresentato, che non tocca la posizione del rappresentante;
– l’assenza (v. Assenza) ;
– la rinunzia (v. Rinunzia) dell’ascendente, in quanto la regola secondo cui, in caso di rinuncia, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse, fa salvo il diritto di rappresentazione;
– la perdita del diritto di accettare l’eredità per decorrenza del termine stabilito dal giudice (v. Prescrizione del diritto di accettare l’eredità) ovvero per la mancata dichiarazione di accettazione entro i quaranta giorni successivi alla redazione dell’inventario .
Non viene considerata un’ipotesi di impossibilità il decorso del termine di prescrizione decennale, poiché la prescrizione opera anche per i chiamati in subordine, salvo il caso in cui, nei confronti dei soli discendenti, si verifichi una causa di sospensione .
Non si verifica la rappresentazione nelle ipotesi incapacità di ricevere per testamento.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ammette l’operatività della rappresentazione anche nel caso di diseredazione, la quale è sotto tale aspetto assimilata all’indegnità.
La ratio dell’istituto della rappresentazione è da ricercarsi nell’esigenza di conservare il patrimonio all’interno della famiglia del de cuius e in particolare, in quella di tutelare l’intera stirpe del chiamato che non voglia o non possa accettare l’eredità, non già i singoli membri di questa, garantendone la discendenza; motivo per cui la rappresentazione costituisce una deroga alla regola generale e non è ammesso all’interprete di ampliare la cerchia dei rappresentati al di là dei limiti soggettivi legislativamente individuati.
I soggetti rappresentanti, ossia coloro che sono legittimati a succedere per rappresentazione, sono i discendenti del rappresentato.
In ordine ai discendenti adottivi si distingue tra adottati ordinari (o maggiori d’età) e adottati speciali (o minori d’età). I primi vanno senz’altro esclusi dalla categoria dei rappresentanti in quanto non espressamente contemplati dalla legge.
I secondi, al contrario, possono succedere per rappresentazione in quanto totalmente equiparati ai figli concepiti.
L’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468, è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi.
Questione
Discusso è se rappresentato possa essere, nella successione testamentaria, un discendente (nipote) ex filio o ex fratre del de cuius:
– Tesi negativa: posto che l’art. 468 indica quali soggetti rappresentabili solo i figli e i fratelli ed essendo sembrato allo stesso legislatore inopportuno ampliare il campo di applicazione dell’istituto nella linea collaterale, essendo la rappresentazione un istituto eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazioni estensive.
– Tesi positiva : Secondo un diverso orientamento la questione andrebbe risolta positivamente sia in analogia al funzionamento della rappresentazione nella successione legittima sia perché l’articolo in commento prevede che la rappresentazione abbia luogo a favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che necessariamente il rappresentato debba essere figlio o fratello del defunto.
La legge non elencherebbe quindi tassativamente la categoria dei rappresentati e, diversamente opinando si avrebbe una ingiustificata distinzione tra successione legittima e testamentaria, dal momento che avendo luogo in infinito opererebbe a favore dei nipoti solo in quella legittima.
La giurisprudenza si è pronunciata in tale ultimo senso statuendo che l’istituto della rappresentazione si applica, in linea collaterale, anche nel caso in cui il chiamato all’eredità che non possa o non voglia accettare sia nipote (e non solo fratello o sorella) del de cuius. La giurisprudenza di legittimità in passato aveva, tuttavia, aderito alla tesi più restrittiva.