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Compravendita

Riferimenti normativi

Articoli 1470 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Il contratto di compravendita è il contratto attraverso il quale una parte (il “venditore” o “alienante”) (v. Venditore o alienante), trasferisce la proprietà di un bene o di un altro diritto a un’altra parte (il “compratore” o “acquirente”) (v. Compratore o acquirente), la quale si obbliga a pagare un corrispettivo (il “prezzo”) (v. Prezzo).

La compravendita rientra tra i contratti traslativi, ovvero quelli che attuano il trasferimento o la costituzione di un diritto (v. Contratto traslativo).

 

il contratto di compravendita è “consensuale”, cioè si perfeziona con il semplice raggiungimento dell’accordo tra le parti, rappresentante elemento sufficiente per poter ritenere valida la conclusione del contratto, senza che sia necessaria la consegna della cosa (in ciò differenziandosi pertanto dal contratto “reali”, come il deposito o il mutuo) (v. Contratto – Classificazioni).

 

Elemento essenziale e caratterizzante è il prezzo, che generalmente consiste in una somma di denaro, differenziandosi così dalla permuta (v. Permuta) , in cui invece vengono scambiati due beni.

In altri termini, la compravendita è un contratto a titolo oneroso, valutato che entrambe le parti protagoniste del contratto (il venditore e il compratore) ricevono un vantaggio economico dalla loro prestazione, rappresentato dal pagamento di un prezzo determinato o determinabile.

La compravendita è un contratto sinallagmatico, dal momento che le prestazioni sono corrispettive, ovvero trovano la loro causa l’una nell’altra.

 

Il principale effetto derivante dal perfezionamento del contratto di compravendita è rappresentato dal trasferimento del diritto dal venditore al compratore.

Nel caso in cui l’oggetto del contratto di compravendita sia generico (per esempio grano) l’effetto traslativo viene prodotto con la consegna all’acquirente, o con la consegna al vettore se si tratta di merci da trasportare.

E’ possibile che l’effetto traslativo (cioè l’effetto che produce l’acquisto del diritto da parte dell’acquirente) venga differito in un secondo momento, evidentemente successivo al perfezionamento dell’accordo.

 

In questi casi l’unico effetto che si determina fin dalla stipula del contratto è in realtà il sorgere di una o più obbligazioni, solitamente in capo al venditore, cui corrispondono speculari diritti di credito in capo al compratore.

È il caso, tra gli altri, delle vendite a effetti obbligatori, o vendite obbligatorie (v. Vendita obbligatoria).

Quanto all’oggetto della compravendita, può essere qualsiasi bene  alienabile, salvi i limiti di legge (per esempio quelli relativi ad immobili abusivi).

 

La forma della compravendita è libera, nel senso che non sono richieste forme predeterminate (come quella scritta) a motivo della validità dell’accordo negoziale (v. Beni – Circolazione).

Da ciò ne deriva che la volontà di concludere la compravendita può manifestarsi oralmente, o per comportamenti concludenti.

Tuttavia in alcune ipotesi, individuate principalmente a seconda della natura dell’oggetto di scambio, la legge imponga la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità: si pensi, tra gli altri, al trasferimento della proprietà di un bene immobile, per il quale è richiesto un atto pubblico.

Ciò non toglie la possibilità di valutare in ogni caso la convenienza a ricorrere alla forma scritta, al fine di ridurre i margini di errata interpretazione delle proprie volontà.

 

Esempio

Paolo vuole vendere la sua casa di Roma a Mario. La legge impone che il trasferimento delle diritto di proprietà di beni immobili avvenga mediante contratto avente forma scritta.

Pertanto Paolo e Mario stipulano un contratto di compravendita dinanzi ad una notaio, Il quale sarà successivamente trascritto nei registri immobiliari. Con quest’ultimo passaggio si assicura una pubblicità all’effetto traslativo, il quale sarà efficace anche nei confronti dei terzi.

Paolo non dovrebbe ricorrere alla forma scritta e, dunque, all’intervento del notaio, laddove invece dovesse vendere beni il cui trasferimento non richiede la forma scritta, ad esempio tavoli e sedie.

 

IN CONCLUSIONE

La compravendita rappresenta il contratto traslativo per eccellenza, dal quale deriva l’effetto di trasferire la proprietà o altro diritto da una soggetto, detto alienante, ad un altro, detto acquirente, a fronte del pagamento di un corrispettivo, detto prezzo.

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