Riferimenti normativi
Articoli 191 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza (v. Assenza) o di morte presunta (v. Morte Presunta) di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale (v. Crisi matrimoniale), per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi (v. Fallimento).
Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
In altre parole, il regime patrimoniale legale tra i coniugi si scioglie dal momento dell’udienza presidenziale. La legge è stata riformata nel 2015 nel senso di garantire una maggior celerità nello svolgimento della procedure, anche patrimoniali, che accedono all’iter di separazione. In passato, infatti, essendo lo scioglimento della comunione rimesso al passaggio in giudicato della sentenza, potevano anche trascorrere anni prima di giungere alla divisione dei beni. Ora, invece, la domanda di scioglimento della comunione può proporsi nel corso del giudizio di separazione.
Gli effetti dello scioglimento della comunione sono:
- il subentro di una situazione di comunione ordinaria che si sostituisce a quella legale;
- l’ingresso nel patrimonio comune dei beni così detti de residuo;
- l’instaurarsi di un nuovo regime patrimoniale, quello della separazione, se il vincolo di coniugio non sia stato sciolto;
- il diritto di procedere alla divisione del patrimonio comune.
Giurisprudenza
La Cassazione ha affermato che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l’esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
I giudici affermano che in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la legge attribuisce a ciascuno il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione – totale o parziale – del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono nella comunione “de residuo” solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale. Rispetto a questi ultimi trova applicazione il principio inderogabile posto dalla legge, secondo cui, in sede di divisione, l’attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto automatico, per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell’art. 191 cod. civ., si effettua in parti eguali senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l’eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice, superabile mediante prova del contrario.
In conclusione
Lo scioglimento della comunione legale si può, dunque, ottenere nelle seguenti ipotesi:
- morte di uno dei coniugi;
- dichiarazione di morte o di assenza presunta;
- sentenza di divorzio;
- sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
- fallimento di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
- separazione giudiziale dei beni.
Tutte le cause elencate operano automaticamente; lo scioglimento della comunione legale tra coniugi si verifica ex nunc, ma solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologazione degli accordi di separazione consensuale.
Con il venir meno della comunione, si può procedere alla divisione giudiziale dei beni in comune (v. Comunione legale – Scioglimento – Divisione dei beni).