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Condizione si sine liberis decesserit

(v. Condizione e Condizione testamentaria)

 

La condizione si sine liberis decesserit si verifica quando il testatore (v. Testatore) fa una doppia istituzione (v.  istituzione ereditaria): la prima sottoposta alla condizione risolutiva che istituito muoia senza figli; la seconda (a favore di altro soggetto) sospensivamente condizionata all’avverarsi dello stesso evento.

(v. Testamento)

 

Esempio

Istituisco erede Paolo ma, se egli morirà senza figli, l’eredità passerà ad Andrea.

 

Giurisprudenza

Nella clausola si sine liberis decesserit non si ha una duplice e successiva istituzione come nel fedecommesso, bensì una istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse mai stato chiamato, ma tale clausola è valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti di esso, mentre essa è nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria vietata dalla legge, occorrendo quindi al riguardo un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.

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