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Conto Corrente Ordinario

(v. Conto corrente)

Riferimenti normativi

Articoli 1823 e ss. del Codice Civile

 

 

Il Conto Corrente Ordinario è il contratto con il quale le parti (di norma, due imprenditori) si obbligano ad annotare in conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, le quali verranno considerate inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto.

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