(v. Conto corrente)
Riferimenti normativi
Articoli 1823 e ss. del Codice Civile
Il Conto Corrente Ordinario è il contratto con il quale le parti (di norma, due imprenditori) si obbligano ad annotare in conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, le quali verranno considerate inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto.