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Diritti reali

Riferimenti normativi

Articoli 948, 2784 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Il diritto reale è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa.

 

Le caratteristiche principali di tali diritti sono le seguenti:

1) Tipicità: sono ammessi solo i diritti tipizzati dal legislatore;

2) Immediatezza: il titolare può soddisfare il proprio interesse in maniera diretta e non mediata sul bene (a differenza di ciò che accade per i diritti di credito dove il titolare per soddisfarsi dovrà avvalersi della cooperazione del debitore);

3) Assolutezza: il titolare può far valere il proprio diritto erga omnes e tutti i consociati hanno un dovere di astenersi dal tenere qualsiasi tipo di ingerenza nell’esercizio di tale diritto;

4) Diritto di seguito: il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, in quanto il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto. Ad esempio se Tizio vende a Caio un bene su cui Sempronio vanta un diritto di usufrutto, quest’ultimo potrà opporre il proprio diritto all’acquirente Caio.

 

I diritti reali si suddividono in:

  • diritto reali di godimento su cosa propria,
  • diritti reali di godimento su cosa altrui (o diritti reali minori),
  • diritti reali di garanzia.

 

Il diritto reale di godimento per antonomasia è la proprietà (v. Proprietà), quelli di garanzia sono il pegno (v. Pegno) e l’ipoteca (v. Ipoteca).

 

Quelli di godimento su cosa altrui sono l’uso (v. Uso), l’usufrutto (v. Usufrutto), l’enfiteusi (v. Enfiteusi), la superficie (v. Superficie), l’abitazione (v. Abitazione) e la servitù (v. Servitù).

 

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