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Diritti reali di godimento

Riferimenti normativi

Articoli 952 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

I diritti reali di godimento rientrano tra i diritti assoluti ma si differenziano dagli altri diritti assoluti perché hanno ad oggetto cose.

Nell’ambito della categoria dei diritti assoluti, distinguiamo i diritti reali che sono diritti assoluti su una cosa, una res, da cui derivano il nome.

 

I diritti reali si caratterizzano per:

assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe solo un generico dovere di astensione

immediatezza: il titolare realizza il diritto direttamente senza che sia necessaria la collaborazione di altri soggetti, come accade nei diritti di credito

tipicità: i diritti reali sono solo quelli previsti dalla legge. Costituiscono, quindi, un numero chiuso.

 

Secondo l’opinione tradizionale, i diritti reali nell’ordinamento giuridico italiano sono “tipici”, cioè un numero chiuso e questo significa che non se ne possono creare di diversi da quelli elencati e disciplinati tassativamente dalla legge.

Per quest’orientamento la funzione caratteristica di ognuno di essi è fissata dalla legge e il titolo dal quale traggono origine ne può integrare il contenuto, ma non piegarli ad assolvere una funzione diversa. Questa affermazione, da alcuni anni è ampiamente contestata.

La dottrina più attenta all’evoluzione della società e dei traffici economici afferma, al contrario, che nell’ordinamento possono avere ingresso diritti reali atipici.

 

Paradigmatica è l’ipotesi del diritto di multiproprietà (anche nota come proprietà turnaria). Nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, e tra di essi spiccano:

Il diritto di proprietà (il diritto reale fondamentale), affiancato dai cosiddetti “diritti reali minori” (o “diritti reali su cosa altrui” o “diritti reali limitati”), che a loro volta si distinguono:

 

 

I diritti reali di godimento:

l’enfiteusi, il diritto di superficie, l’usufrutto, il diritto reale d’uso, il diritto reale di abitazione, le servitù (o servitù prediali).

 

I diritti reali di garanzia:

il pegno, l’ipoteca e il privilegio speciale, e servono a fornire una garanzia per un credito.

 

I diritti reali si distinguono, quindi, tra:

  • diritti su cosa propria: unico diritto di tal genere è il diritto di proprietà che attribuisce al suo titolare le più ampie facoltà sul bene, nei limiti imposti dalla legge.
  • diritti reali di godimento, che comprimono in vario modo il diritto di proprietà.

 

I diritti reali di godimento sono:

Superficie (v. Superficie);

Enfiteusi (v. Enfiteusi);

Usufrutto (v. Usufrutto);

Uso (v. Uso);

Abitazione (v. Abitazione);

Servitù (v. Servitù).

Accanto ai diritti reali di godimento, vi è un’altra categoria: i diritti reali di garanzia (v. Diritti reali di garanzia).

 

Sono diritti reali di garanzia:

– il pegno, sui beni mobili (v. Pegno);

– l’ipoteca, di regola costituita sui beni immobili (v. Ipoteca).

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