Riferimenti normativi
Articoli 456 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La successione a causa di morte (v. Successione a causa di morte) rappresenta un evento necessario, in quanto l’ordinamento non tollera che un patrimonio (v. Patrimonio e Patrimonio ereditario) rimanga “senza titolare”.
Fanno eccezione alla regola generale della necessaria trasmissione mortis causa i diritti definiti “intrasmissibili”.
Il patrimonio del defunto consta, infatti, di diversi rapporti giuridici che si classificano in diritti trasmissibili e intrasmissibili.
Tra i primi si annoverano tutti i diritti di carattere patrimoniale, i rapporti giuridici attivi e passivi (crediti e debiti), il diritto di proprietà e gli altri diritti reali che non si estinguano alla morte del titolare (quale, ad esempio, il diritto di servitù).
Sono diritti trasmissibili mortis causa, inoltre, i contratti in corso di esecuzione che non abbiano carattere personale, il diritto di accettare l’eredità, il diritto patrimoniale di autore ed i rapporti con il fisco.
Sono, invece, diritti intrasmissibili a causa di morte, innanzitutto, i diritti personalissimi (ovvero il diritto al nome, il diritto alla libertà, il diritto alla riservatezza ecc..).
Essendo gli stessi indissolubilmente legati alla persona del de cuius non “cadono” nella sua successione, ma si estinguono alla sua morte (v. Morte).
Sono intrasmissibili i diritti di usufrutto (v. Usufrutto), uso (v, Uso) e abitazione (v. Abitazione), essendo commisurati alla vita del de cuius.
I rapporti e gli stati familiari (per esempio lo status di coniuge, di padre, di figlio ecc..), l’obbligo di mantenimento e di alimenti, i rapporti di diritto pubblico (quali, ad esempio, l’obbligo di pagamento di sanzioni, multe, ammende…), le licenze di commercio, i contratti di mandato e di agenza, il diritto morale di autore sono, altresì, intrasmissibili a causa di morte e sono destinati ad estinguersi alla morte del titolare.
Può affermarsi, dunque, che i diritti trasmissibili cadono in successione e valgono a formare il patrimonio ereditario, avendo un valore patrimoniale economicamente valutabile e giuridicamente trasmissibile.
I diritti intrasmissibili sono, invece, quelli che per la loro natura – strettamente personale o non economicamente valutabile – non sono suscettibili di trasmissione mortis causa.
Pertanto si estinguono con la morte del titolare.
IN DEFINITIVA
Il patrimonio del defunto consta di diversi rapporti giuridici che si classificano in:
DIRITTI TRASMISSIBILI:
- tutti i diritti di carattere patrimoniale;
- i rapporti giuridici attivi e passivi (crediti e debiti);
- diritto di proprietà ed altri diritti reali che non si estinguono alla morte del titolare (diritto di servitù)
- contratti in corso di esecuzione che non abbiano carattere personale;
- diritto di accettare l’eredità;
- diritto patrimoniale di autore;
- rapporti con il fisco.
DIRITTI INTRASMISSIBILI:
- diritti personalissimi (diritto al nome, diritto alla libertà, diritto alla riservatezza ecc..)
- diritti di usufrutto, uso e abitazione;
- rapporti e stati familiari (status di coniuge, di padre, di figlio ecc..)
- obbligo di mantenimento e di alimenti;
- rapporti di diritto pubblico (obbligo di pagamento di sanzioni, multe, ammende…)
- licenze di commercio;
- contratti di mandato e di agenza;
- diritto morale di autore.