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Disposizione testamentaria

(v. anche Testamento)

Riferimenti normativi

Articoli 587 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

La disposizione testamentaria è la clausola del testamento attraverso la quale il testatore (v. Testatore) dispone dei propri beni (v. Beni e Beni ereditari).

Il testamento può contenere disposizioni tipiche ed atipiche, a seconda che siano espressamente contemplate dalla legge o trovino la propria fonte nell’autonomia testamentaria (v. Autonomia testamentaria).

 

Le disposizioni testamentarie possono, inoltre, essere patrimoniali e non patrimoniali.

Le prime sono previste dal I comma dell’ art. 587 Codice civile , che definisce il testamento come l’atto “con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Le seconde sono contemplate dal II comma dello stesso articolo, dove si legge che “le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

 

Le disposizioni di carattere patrimoniale costituiscono il contenuto tipico del testamento, la cui funzione primaria, quella di indirizzare la destinazione dei beni ereditari attraverso la designazione di uno o più beneficiari.

 

Sono classicamente patrimoniali le disposizioni attributive della qualità di erede (v. Erede)  o di legatario (v. Legatario), nonché le disposizioni a queste complementari.

 

Sono riconducibili, inoltre, alla patrimonialità del testamento le disposizioni che, pur non avendo consistenza economica, regolano strumenti preordinati alla individuazione di essa, come le norme che riguardano il terzo arbitratore o il terzo incaricato di redigere il progetto di divisione fra i coeredi (v. Divisione ereditaria).

Una distinzione importante da farsi, in ordine, al requisito della patrimonialità, riguarda la fondazione (v. Fondazione): quando, infatti, la stessa viene costituita con testamento, occorre differenziare l’atto costitutivo della fondazione che presenta i caratteri di atto mortis causa non patrimoniale cui il testamento presta la sua forma, dall’attribuzione patrimoniale che è costituita dalla dotazione, la quale ha contenuto chiaramente patrimoniale e si può presentare come istituzione a titolo universale o a titolo particolare.

 

Disposizione indirettamente patrimoniale, infine, è la riabilitazione dell’indegno, vale a dire di colui che per la sua condotta ( v. Riabilitazione dell’indegno) verso il defunto non è ritenuto meritevole di succedere e come tale è escluso dalla successione.

 

L’indegno, peraltro, se non espressamente riabilitato, può comunque succedere se è stato contemplato nel testamento e nei limiti della disposizione testamentaria, purché il testatore conoscesse la causa di indegnità (cd. Riabilitazione parziale o tacita, v. Riabilitazione dell’indegno).

Accanto alle disposizioni patrimoniali, il testamento può anche (ovvero esclusivamente) contenere disposizioni di carattere non patrimoniale.

La legge prevede, infatti, che possono costituire oggetto dell’atto di ultima volontà le disposizioni non patrimoniali che “la legge consente siano contenute in un testamento”.

 

Alcune di esse sono espressamente disciplinate dal codice – come ad esempio il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio (v. Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio); la designazione del tutore del minore da parte del genitore ultimo esercente la potestà; la nomina del curatore per l’amministrazione dei beni lasciati al minore (v. Minore d’età); la designazione del tutore dell’interdetto o del curatore dell’inabilitato ( v. Interdetto e Inabilitato); la designazione dell’esecutore testamentario (v. Esecutore testamentario).

 

Il testatore può, in ogni caso, avvalersi del negozio mortis causa anche per disposizioni non patrimoniali non tipicamente contemplate, con il solo limite della liceità dei motivi che le ispirano (v. Autonomia privata e Autonomia testamentaria).

Il testamento, così, può racchiudere l’espressione di una volontà non dispositiva, come quando di esso ci si serva per raccomandazioni concernenti il comportamento secondo sani principi, ovvero per l’invocazione ad evitare dissidi in ordine alla divisione dei beni.

Siffatte dichiarazioni, se non siano tecnicamente oggetto di condizione (v. Condizione testamentaria) o onere (v. Onere), non producono alcuna conseguenza giuridica, sostanziandosi in una mera raccomandazione morale, ovvero in un semplice consiglio.

Tra le disposizioni non patrimoniali più rilevanti si annoverano, in primo luogo, il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio (v. Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio).

 

 

Tale disposizione può essere contenuta in qualsivoglia forma di testamento; se è adottata la forma olografa, occorrono, naturalmente, l’autografia, la data e la sottoscrizione (v. Testamento olografo).

Non è richiesta nessuna forma particolare, essendo necessario, unicamente, che la volontà di riconoscere risulti in modo in equivoco.

 

Il riconoscimento di figlio naturale è irrevocabile; se racchiuso in un testamento, la relativa disposizione ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento sia stato revocato (v. Testamento – Revoca).

Ai sensi dell’art. 46, comma II, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, il notaio, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto o del passaggio del testamento pubico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi, deve inviare copia del testamento all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale si trova l’atto di nascita del riconosciuto, al fine della trascrizione dei registri dello stato civile.

Altra disposizione non patrimoniale che può trovare spazio nel testamento è la designazione di tutore, di curatore e di curatore speciale.

 

 

Il genitore, che ha esercitato per ultimo la potestà, può designare con testamento il tutore del figlio minore di età (v. Minore d’età), pur restando la nomina di competenza del giudice tutelare, il quale, per gravi motivi, può non attenersi all’indicazione testamentaria.

Il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, deve darne comunicazione al giudice tutelare entro dieci giorni.

 

 

Il genitore superstite può designare con testamento il tutore dell’interdetto ed il curatore dell’inabilitato (v. Interdetto e Inabilitato).

Infine, chi dispone con testamento a favore di un minore di età, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni devolutigli.

Tra le disposizioni non patrimoniali rientra la nomina di esecutore testamentario (v. Esecutore testamentario).

 

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, i quali hanno il compito di curare che siano esattamente eseguite le sue disposizioni di ultima volontà.

Esecutori testamentari possono essere designati i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che hanno la piena capacità di obbligarsi; è altresì consentito al testatore di disporre delle sostituzioni.

La scelta della nomina può essere determinata da varie ragioni: sfiducia verso gli eredi controinteressati alla esecuzione di legati o di oneri, particolare fiducia verso la persona nominata esecutore, difficoltà delle questioni da risolvere, etc.

 

L’investitura dell’esecutore testamentario avviene con l’atto di nomina, qualificato dalla dottrina come atto di volontà accessorio, unilaterale, solenne, mortis causa e revocabile, il quale è seguito da un formale atto di accettazione della persona designata.

 

Possono essere nominati esecutori testamentari anche gli eredi ed i legatari, ai quali, tuttavia, è precluso di procedere alla divisione dell’eredità, dal momento che la legge stabilisce che il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non sia erede o legatario, possa procedere alla divisione, tra gli eredi, dei beni dell’eredità.

Nel caso in cui manchi la designazione di un esecutore testamentario, compete agli eredi di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà.

 

Configura una disposizione non patrimoniale, inoltre, il divieto di pubblicazione di opera inedita ed autorizzazione alla pubblicazione di epistolari

Sebbene possa manifestarsi con uno scritto differente dal testamento, quest’ultimo può contenere sicuramente la volontà di vietare la pubblicazione di un’opera inedita, ovvero quella di fissare un termine prima del quale detta opera non possa essere pubblicata.

Analogamente, il testamento può contenere il consenso alla pubblicazione di corrispondenze epistolari, di memorie familiari e personali.

 

 

Disposizioni non patrimoniali, infine, sono anche quelle concernenti i funerali ed il divieto di prelievo di parti di cadavere.

Il diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi in sepulchrum), può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, anche per atto a causa di morte e quindi mediante testamento.

 

Per quanto attiene poi all’edificio della cappella funeraria, la disposizione testamentaria con cui si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, non ha fine di culto o di religione e non può, perciò, venire considerata alla stregua di una disposizione a favore dell’anima.

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