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Distruzione del testamento

(v. anche Testamento – Revoca)

Riferimenti normativi

Articoli 679 e ss, 684 del Codice Civile

 

Disciplina

Il problema della distruzione del testamento si pone solo con riferimento a quallo olografo (v. Testamento olografo), dal momento che la distruzione di un testamento pubblico (Testamento pubblico) o segreto (v. Testamento segreto) presso un notaio (v. Notaio) non risponderebbe alla fattispecie che la legge ha inteso contemplare, relativa all’intenzione e volontà del testatore (v. Testatore).

Ciò è confermato dal fatto che l’ipotesi è disciplinata dalla legge solo con rifermento al testamento olografo.

 

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

 

La presunzione non opera in ipotesi diverse.

Nell’ipotesi di testamento redatto in più esemplari, si ritiene i comportamenti elencati debbano riguardare tutti gli esemplari.

La norma regola un’ipotesi di revoca presunta, dovuta a distruzione, lacerazione, cancellazione della scheda testamentaria da parte del testatore (v. Testamento – Revoca).

Tale revoca presunta è suscettibile di prova contraria: viene meno, cioè, se si prova che i suddetti comportamenti sono opera di un terzo o sono stati tenuti inconsapevolmente dal testatore.

 

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha affermato che il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione.

 

In materia testamentaria, ove l’istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell’originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l’esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare – ai sensi dell’art. 684 c.c. – che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un’effettiva volontà di revoca e, dall’altro, che il mancato reperimento dell’originale della scheda non è addebitabile – ai fini di cui agli art. 2724, n. 3), e 2725 c.c. – a responsabilità dell’istituito medesimo.

 

Ancora la giurisprudenza ha affermato che la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all’intenzione di quest’ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all’assenza di un’effettiva volontà di revoca; ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi – comportando la permanenza di un originale non distrutto – non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 684 c.c. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.

 

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