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Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Riferimenti normativi

Articoli 549 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari (v. Legittimari), salva l’applicazione delle norme sulla divisione.

Per pesi ed oneri si intendono tutte le disposizioni che incidano negativamente sulla quota dei legittimari o che modifichino o incidano sulla posizione giuridica dei legittimari rispetto alla medesima (es. l’obbligo di assistere una determinata persona).

Tali disposizioni sono nulle e, di conseguenza, vanno tenute distinte da quelle lesive della quota di legittima che sono, invece, soggetta a riduzione (v. Azione di Riduzione).

Costituiscono delle eccezioni al predetto divieto la cautela sociniana e il legato in sostituzione di legittima.

Il testatore può imporre ai legittimari alcune limitazioni in tema di divisione quali: escludere la divisione prima che siano decorsi cinque anni dall’apertura della successione, disciplinare la formazione delle quote, designare colui che procederà alla stima, procedere alla divisione anche per la quota dei legittimari.

 

 

Il divieto di pesi e condizioni impedisce al testatore di ledere la quota a cui hanno diritto i legittimari attraverso l’imposizione di pesi o condizioni.

E’ il cd. principio di intangibilità della quota di legittima che nel nostro ordinamento riceve tutela solo dal punto di vista quantitativo e non qualitativo.

Il testatore cioè può soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura purché compresi nell’asse ereditario e non è obbligato a disporre in loro favore una quota formata da una parte di ogni cespite ereditario.

Il divieto di imposizione di pesi e, più genericamente, di limitazioni è ordinato alla preservazione quantitativa della legittima.

 

 

Il de cuius non può limitare in nessun modo la legittima: in particolare, è esclusa l’imposizione di un peso, perché il peso adempiuto diminuirebbe il valore dell’attribuzione patrimoniale, mentre se inadempiuto renderebbe la stessa risolubile.

In riferimento alla disposizione testamentaria, illecita è non la modalità, ma la stessa apposizione della medesima.

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