Accanto alla divisione (totale o parziale) vi sono i cosiddetti atti para – divisori diversi dal tipico contratto di divisione i quali assolvono comunque una funzione divisoria in quanto diretti a sciogliere la comunione.
Si pensi allo scioglimento della comunione realizzata mediante una reciproca permuta (v. Permuta) (o vendita) (v. Compravendita) di quote di beni oggetto della comunione. Si applicano analogicamente le norme sulla divisione.
Tra gli atti para – divisori rientrano anche la transazione divisoria e la divisione transattiva (v. Transazione), caratterizzate dalla contemporanea presenza della causa transattiva e della causa divisoria: entrambi i contratti sono diretti, da un lato, a dirimere o prevenire controversie relative alla divisione della cosa comune e, dall’altro, a sciogliere la comunione esistente.
La differenza tra le figure in esame deve essere individuata nella proporzionalità o meno tra le quote di diritto e il valore dei beni concretamente assegnati a ciascun condividente.
Ricorre, in particolare, una transazione divisoria quando i condividenti definiscono questioni tra loro insorte a causa della divisione, assegnandosi singoli beni prescindendo dall’entità delle quote di diritto;
Ricorre, invece, una divisione transattiva quando viene proporzionalità tra il valore del bene concretamente assegnato e la quota di diritto di ciascun condividente.
La distinzione rileva soprattutto con riferimento all’azione di rescissione che non è ammessa contro la transazione divisoria. La transazione divisoria non può essere annullata per errore di diritto quando l’errore riguarda una questione che è stata oggetto della controversia; quando però l’errore riguarda una questione estranea alla lite il negozio potrà essere impugnato, in quanto in tal caso il vizio non incide sul negozio transattivo, bensì su un suo presupposto che ha indotto le parti a transigere la controversia.
Giurisprudenza
Gli accordi para – divisori (volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, quindi con finalità preparatoria del contratto di divisione), secondo la Corte una volta perfezionati, possono essere revocati o risolti solo col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ma dagli stessi non si può recedere unilateralmente. Dunque, deve ammettersi anche la loro rescindibilità per lesione oltre il quarto.
Ai fini dell’interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell’accordo divisorio, in mancanza non solo delle reciproche concessioni, ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.