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Fondo patrimoniale (Costituzione)

Riferimenti normativi

Articoli 167 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Quanto alla costituzione del fondo patrimoniale, esso avviene mediante un atto, generalmente a titolo gratuito (v. Atti gratuiti).

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

 

I coniugi (v. Coniuge), e ora anche i componenti dell’unione civile (v. Unione civile), possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia.

 

Anche un terzo può costituire un fondo patrimoniale con tale destinazione, sia per atto tra vivi che per testamento (v. Testamento).

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi o da un terzo.

Nonostante dal tenore della norma possa sembrare che il fondo patrimoniale possa essere costituito per atto unilaterale, cioè da un solo coniuge, in realtà, è richiesta la costituzione per contratto: è, infatti, necessario il consenso di entrambi i coniugi.

 

La dizione della norma che afferma che ciascuno dei coniugi possa costituire fondo patrimoniale è, piuttosto, da riferire all’oggetto del conferimento che può essere rappresentato da beni personali del coniuge di cui questi abbia la titolarità esclusiva.

In caso di costituzione di fondo patrimoniale da parte di uno solo dei coniugi, oggetto il conferimento possono essere esclusivamente i beni personali del coniuge, di cui questi abbia titolarità esclusiva, o in comunione ordinaria con il coniuge o con terzi.

 

Relativamente alla costituzione da parte di entrambi i coniugi, occorre distinguere se la costituzione avvenga mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale (v. Comunione legale) ovvero avvenga mediante conferimento di beni spettanti ad entrambi i coniugi in comunione ordinaria ovvero in titolarità esclusiva.

In caso di costituzione da parte di entrambi i coniugi mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale, questi sono definitivamente estromessi dalla comunione legale per essere assoggettati esclusivamente alla disciplina del fondo patrimoniale.

 

In tale ipotesi non ricorre alcuna liberalità non donativa (v. Atti di liberalità e Spirito di liberalità) perché non vi è alcun trasferimento di beni dal patrimonio di un coniuge a quello dell’altro: la quota di comunione legale spettante a ciascuno di essi è, infatti, una quota ideale ed astratta che non può essere singolarmente ceduta finché vige la comunione legale.

Il bene è conferito simultaneamente da entrambi i coniugi senza che a ciò corrisponda un impoverimento dell’uno ed un correlativo arricchimento dell’altro.

In caso di costituzione di fondo patrimoniale mediante conferimento di beni spettanti ad entrambi i coniugi in comunione ordinaria o in titolarità esclusiva, si tratta comunque di un unico atto costitutivo.

Quanto alla costituzione di fondo patrimoniale da parte del terzo, esso può avvenire per atto tra vivi o per testamento.

 

Quanto alla costituzione per testamento, si precisa che al fine di individuare i beni determinati si può costituire il fondo patrimoniale dotandolo con il legato (v. Legato) ovvero attraverso l’attribuzione in funzione di quota (v. Institutio ex re certa).

Sono idonee alla costituzione non solo il testamento pubblico (v. testamento Pubblico), ma anche l’olografo (v. testamento olografo), il segreto (v. Testamento segreto) nonché i testamenti speciali (v. Testamenti speciali).

 

Giurisprudenza              

La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti. Né la qualificazione di gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia quello di fare fronte ai bisogni della famiglia: difatti l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.

 

L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in “trust”.

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