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Impresa

Riferimenti normativi

Articolo 2082 del Codice Civile

 

La legge non fornisce una definizione di impresa; definisce, invece, l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Dal dettato normativo si può dedurre quale sia il significato di impresa.

Con il termine impresa si intende qualificare l’attività professionale organizzata per produrre o scambiare beni o servizi.

Si può affermare che per impresa si intenda l’attività economica, svolta dall’imprenditore, che deve avere determinate caratteristiche:

      • deve essere organizzata,

      • essere condotta professionalmente,

      • avere come obiettivo lo scambio di beni o servizi.

     

    Si può dire che l’impresa sia l’attività esercitata dall’imprenditore.

    L’impresa è caratterizzata da un determinato scopo, la produzione o scambio di beni o servizi), e dalle conseguenti modalità adottate per il suo raggiungimento, vale a dire organizzazione, economicità e professionalità, attraverso l’impiego di fattori produttivi, che sono capitale, mezzi di produzione, materie prime e forza lavoro, e relativi investimenti.

    L’impresa deve procurare capitale sufficiente a coprire e superare il costo delle spese di produzione, vale a dire che produca un guadagno o profitto o utile. Diversamente incorrerà in una situazione di crisi, tale da poter sfociare in fallimento (v. Fallimento).

    L’impresa di differenzia dall’azienda (v. Azienda).

     

    L’azienda è il mezzo concreto, attraverso immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse, con il quale si esercita l’impresa.

    Non sempre le imprese sono esercitate mediante un’azienda (tipico caso dell’impresa individuale) e non sempre l’imprenditore è anche il proprietario dell’azienda.

    Ci sono alcune aziende che non sono imprese.

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