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Inadempimento

Riferimenti normativi

Artcoli 1218 del Codice Civile

 

Disciplina

L’inadempimento contrattuale si realizza quando una determinata prestazione non viene eseguita nel tempo, nel luogo o secondo le modalità stabilite.

Il principale presupposto dell’inadempimento è rappresentato dall’esistenza di un’obbligazione, che è il vincolo sussistente tra due soggetti al fine di eseguire una determinata prestazione di dare, fare, o non fare.

L’inadempimento può essere totale, se la prestazione non viene interamente eseguita, oppure parziale, se la prestazione è stata eseguita, ma in modo diverso dall’obbligazione originaria. In tal caso si parla di inesatto adempimento.

L’inesattezza della prestazione può essere valutata in relazione a vari criteri:

  • qualitativo (il debitore fornisce un bene che non ha le caratteristiche promesse in contratto);
  • quantitativo (il debitore consegna meno di quello che doveva); territoriale (la prestazione viene eseguita, ma in un luogo diverso da quello concordato); cronologico (il debitore consegna un bene in ritardo rispetto al termine concordato). Il debitore che non esegue in modo esatto la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui “non imputabile”.

 

L’inadempimento può essere:

A) Imputabile, quando il debitore possa evitare, ma non l’ha evitato, e quando dipende da colpa, nel senso che il debitore è stato poco diligente.

Quando si adempie l’obbligazione la legge pretende che si utilizzi la diligenza, che può essere di due tipi:

– La diligenza “del buon padre di famiglia” (ex art. 1176, 1 c.c. vale a dire la diligenza normale che un uomo medio utilizza per quel genere di prestazione).

– la diligenza qualificata, che si deve rapportare alla concreta e specifica attività che si esercita, ad esempio nell’attività professionale o imprenditoriale, e può consistere in un impegno maggiore.

 

B) non imputabile, se l’impossibilità della prestazione non dipende da colpa del debitore e non si poteva evitare in nessun modo.

Ad esempio quando ci sono cause di forza maggiore alle quali non si può resistere.

Un’alluvione allaga la strada e il corriere non può consegnare la merce a destinazione nel giorno stabilito, oppure quando si verificano circostanze assolutamente imprevedibili da parte del debitore, come l’avere subito un furto in negozio, da dove si rileva la mancanza di merci da fornire all’acquirente che le aveva ordinate.

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