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Incapaci

L’incapace è colui che è privo della capacità di agire (v. Capacità di agire).

 

Nel novero degli incapaci rientrano:

  • il minore di età;
  • l’emancipato;
  • l’interdetto;
  • l’inabilitato;
  • il beneficiario di amministrazione di sostegno.

 

(v. Minore d’età, Emancipato, Interdetto, Inabilitato, Beneficiario di amministrazione di sostegno).

La capacità giuridica (v. Capacità giuridica) viene riconosciuta indistintamente a tutti al momento della nascita e consiste nell’attitudine a divenire titolare di diritti e obblighi.

La capacità di agire si consegue invece al compimento del diciottesimo anno d’età. Tale capacità può essere limitata o esclusa dall’infermità di mente.

Mentre nessuno può essere privato della capacità giuridica, può essere limitata la capacità di agire o addirittura se può essere privati.

 

Esempi di totale privazione sono costituiti dall’interdizione legale o dall’interdizione giudiziale.

In tali casi al soggetto privo di capacità viene precluso il compimento di tutti gli atti, compresi quelli di ordinaria amministrazione. 

Il tutore non integra la volontà del soggetto ma la sostituisce. Anche quando il soggetto è del tutto sfornito di capacità di agire, non può essergli negata la capacità giuridica perché l’ordinamento lo riconosce pur sempre titolare di diritti personali e patrimoniali.

Dall’incapacità di agire si distingue l’incapacità naturale (v. Incapacità naturale).

Entrambe hanno come conseguenza l’annullabilità dell’atto compiuto dall’incapace.

Mentre nel primo caso non occorre fornire alcuna prova per l’annullamento dell’atto, nel secondo caso occorre dimostrare in modo molto rigoroso le condizioni in cui versava il soggetto al momento del compimento dell’atto. 

 

Le persone legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti sono normalmente in grado di provvedere a se stesse, tuttavia può accadere, talvolta che il soggetto, non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie; in questi casi si sostiene che il soggetto è affetto da incapacità naturale o di fatto, ai sensi dell’art. 428 c.c. In questa situazione rientrano, ad esempio, la persona con disturbi mentali, l’anziano, il malato grave, chi fa uso di sostanze stupefacenti o di alcool, l’ipnotizzato, chi è sotto l’effetto di psicofarmaci, chi ha subito un trauma cranico, ecc..

 

L’incapacità naturale può consistere in una condizione permanente d’incapacità oppure transitoria: ciò che conta, affinché l’incapacità assuma rilevanza, è il momento in cui un atto giuridico è stato compiuto.

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